Il muro divisorio si presume comune, ma le tubazioni devono rispettare la distanza dal confine (Trib. Lagonegro 587/2026)
Tribunale di Lagonegro, Sezione unica civile, sentenza n. 587 del 24 giugno 2026 (R.G. 774/2016) — Giudice Riccardo Sabato Il principio In mancanza di prova contraria, il muro che divide edifici adiacenti si presume comune ai sensi dell’art. 880 c.c. La comunione del muro non consente tuttavia di collocarvi tubazioni senza rispettare la distanza prevista…