Estinzione del processo per rinunzia agli atti: spese compensate (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 73 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico la rinunzia agli atti del processo, dichiarata dal difensore della parte ricorrente all’udienza e non opposta dalla parte convenuta, determina l’estinzione del processo. Il giudice, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, si limita a dichiarare l’estinzione. La compensazione delle spese di lite è disposta quando la condotta processuale delle parti e le ragioni della rinunzia la giustificano, e comunque in assenza di opposizione della controparte. Nulla è dovuto per le spese di giudizio.
Il Fatto
La ricorrente adiva la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto a percepire l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità in misura intera sulla pensione privilegiata militare di riversibilità, con eventuale decurtazione percentuale applicabile alle pensioni di riversibilità ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e dell’art. 1, comma 774, legge n. 296/2006, dalla maturazione del diritto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L’Inps si costituiva eccependo nel merito l’infondatezza della domanda, avendo corrisposto l’indennità e la tredicesima su tutti i trattamenti pensionistici in godimento, e in via subordinata la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori alla notifica del ricorso e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente rappresentava che, ove dagli chiarimenti dell’Istituto fosse risultato che l’indennità integrativa speciale e la tredicesima erano corrisposte in misura intera e non nella misura del c.d. minimo Inps, la ricorrente avrebbe rinunziato alla domanda, chiedendo la compensazione delle spese di lite in ragione del silenzio serbato dall’Istituto in fase preprocessuale e della buona fede della istante.
All’udienza il difensore della ricorrente dichiarava di rinunziare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese; il difensore dell’Inps non si opponeva. Il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
La Corte rileva che la rinunzia agli atti del processo, intervenuta nella forma della dichiarazione resa in udienza dal difensore munito di mandato e non contestata dalla controparte, preclude ogni ulteriore esame del merito. Il giudice non è chiamato a verificare la fondatezza delle contrapposte tesi, ma soltanto a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla decisione.
Da qui la declaratoria di estinzione del processo. Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione, valorizzando implicitamente la condotta delle parti e l’assenza di opposizione dell’Istituto, e nulla statuisce per le spese di giudizio. Il provvedimento esaurisce così la vicenda processuale senza incidere sul rapporto pensionistico sostanziale.
Nota della Redazione
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