Nesso causale da servizio provato solo da attività continuative e non discontinue (TAR Sicilia n. 1119 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi dagli organi che lo precedono e si impone all’amministrazione, che può svolgere solo una verifica estrinseca di completezza e regolarità dell’iter valutativo. Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, anche in via di concausa, richiede fattori patogenetici esogeni caratterizzati da continuità e significativa incidenza temporale, non essendo sufficienti attività addestrative o operative limitate e discontinue. Il giudizio tecnico del Comitato non è contestabile sulla base di una consulenza medico legale di parte che si limiti a proporre una diversa lettura delle medesime circostanze. Il giudice può disporre verificazione o consulenza tecnica d’ufficio solo in presenza di fondati dubbi sull’erroneità della regola tecnico-scientifica applicata o di errori nella sua applicazione ai fatti di servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Esercito italiano in servizio presso una brigata meccanizzata, aveva presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, chiedendo anche l’equo indennizzo. Il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, aveva rigettato l’istanza, richiamando il parere contrario del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Avverso il diniego il militare ha proposto ricorso davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza, dell’erronea valutazione dei fatti e della contraddittorietà, depositando una consulenza medico legale di parte a sostegno delle censure. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il parere del Comitato di verifica rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi dagli organi intervenuti in precedenza, quale la Commissione medica ospedaliera. Esso costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la composizione, nella quale sono presenti professionalità mediche, giuridiche e amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita. Ne deriva che il parere si impone all’amministrazione, la quale può solo verificarne estrinsecamente completezza e regolarità, senza attivare una nuova autonoma valutazione di merito tecnico.

Quanto al merito, il TAR richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui una normale attività di servizio non può essere considerata causa o concausa dell’insorgere di un’infermità in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità. Possono rilevare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che devono essere necessariamente documentati, con esclusione delle circostanze generiche quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il Comitato ha dato atto che il ricorrente non era stato esposto a determinate condizioni per servizi resi su automezzi, mezzi meccanici, natanti o velivoli, mentre, limitatamente al periodo dal 2023 al 2024, era stato adibito a mansioni comportanti la movimentazione di carichi di modesta entità per meno di metà del turno lavorativo. Il Comitato ha quindi concluso nel senso della non dipendenza dell’infermità da fatti di servizio, evidenziando che su una condizione di predisposizione costituzionale possono influire fattori concausali di natura traumatica o microtraumatica legati a peculiari attività caratterizzate da costante ed elevato impegno fisico, non continuativamente riscontrabili nel caso concreto.

Il TAR esamina la documentazione in atti e rileva che l’attività addestrativa e operativa in alta montagna ha avuto la durata di soli tre anni, che la partecipazione a una missione all’estero si è svolta per cinque mesi e che le peculiari attività addestrative e operative hanno avuto svolgimento in un periodo temporalmente limitato. Il Collegio sottolinea che la correlazione tra patologia e servizio è rimasta indimostrata, perché i periodi in cui si riscontrano particolari modalità, ulteriori rispetto al normale espletamento del servizio, sono limitati e discontinui. Nessuna carenza istruttoria è pertanto ravvisabile nel parere del Comitato.

Il Tribunale conclude che con gli atti di parte ricorrente non è stata dimostrata alcuna non attendibilità scientifica delle valutazioni dell’organo collegiale, essendo stata piuttosto prospettata una diversa valutazione delle medesime circostanze, atta a sostituire, in maniera non consentita, l’apprezzamento di una consulenza privata a quello del Comitato. Eventuali approfondimenti istruttori possono essere disposti solo in presenza di fondati dubbi sull’erroneità della regola tecnico-scientifica applicata o di errori nella sua applicazione ai fatti di servizio. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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