Accesso agli atti di gara: opposizione dei controinteressati va motivata (TAR Basilicata n. 427 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive comparative il candidato non utilmente collocato in graduatoria ha un interesse concreto e attuale all’ostensione delle candidature degli altri concorrenti, poiché tra i partecipanti si instaurano giudizi di relazione. Il controinteressato non può rilasciare alcun “nulla osta” all’ostensione, ma solo proporre, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, una motivata opposizione, che non preclude di per sé l’accesso e impone all’amministrazione un’attività di bilanciamento. La mancata risposta dei controinteressati non integra un diniego espresso, non essendo configurabile alcuna fictio iuris sul punto.
Il Fatto
Un Comune, capofila di un’aggregazione con altri due enti, ha partecipato all’avviso pubblico regionale per i piani integrati della cultura (PIC), anno 2023, senza ottenere il finanziamento. Per conoscere i contenuti delle proposte ritenute preferibili dalla commissione di valutazione, ha presentato istanza di accesso agli atti.
La Regione ha disatteso l’istanza rilevando l’assenza di un interesse giuridico concreto e attuale, la natura di controllo generalizzato sull’attività amministrativa e il fatto che, dei nove Comuni interessati, sette non avevano risposto, uno si era opposto e uno aveva rilasciato il “nulla osta”. Per la Regione il silenzio dei controinteressati equivaleva a diniego espresso. Il Comune ha impugnato il parziale diniego, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. La Regione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La domanda ostensiva è stata formulata con puntuale indicazione della tipologia dei documenti, della loro riferibilità alla procedura selettiva cui il Comune ha partecipato e della fonte di provenienza, con un arco temporale circoscritto a un singolo episodio di esercizio del potere. L’accesso risulta correlato al possibile riscontro di situazioni legittimanti l’azionamento degli strumenti di tutela e la conseguente ammissione a finanziamento: ne discende la sua concretezza e attualità e l’insussistenza di carattere esplorativo.
Fuori asse è il secondo argomento regionale. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 i controinteressati non hanno alcuna facoltà di rilasciare “nulla osta”, ma solo quella di presentare una motivata opposizione. Tale opposizione non preclude l’accesso, ma attiva la valutazione e il bilanciamento delle contrapposte posizioni, del tutto mancato nel caso concreto.
Sul piano fattuale un solo Comune si è opposto. La tesi che la mancata risposta di altri sette integri un diniego espresso è fallace sul piano logico e lessicale, poiché silenzio e dichiarazione di volontà sono concetti opposti. L’ordinamento non prevede alcuna fictio iuris: richiede una formale opposizione, di cui la motivazione espressa è attributo essenziale, restando irrilevante la mera inerzia.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui nella procedura comparativa non si instaurano rapporti solo tra candidato e amministrazione, ma anche tra i partecipanti, con giudizi di relazione che rendono accessibili le candidature degli altri concorrenti. Nel caso di specie non emerge alcuna delle eccezioni alla generale ostensibilità, e la scelta dei resistenti e dei controinteressati di non costituirsi preclude di far valere eventuali ragioni ostative.
Il ricorso è accolto, con accertamento del diritto all’ostensione: la Regione dovrà consentire al Comune, previo rimborso dei costi, di prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti entro trenta giorni. Le spese di lite, liquidate forfettariamente in € 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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