Termini perentori della VIA e obbligo di provvedere su istanza di parte (TAR Sicilia n. 363 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale i termini sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, che li qualifica espressamente come tali per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. L’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Non integra adempimento dell’obbligo di provvedere la nota con cui l’Amministrazione si limiti a riferire di avere trasmesso gli atti alla Commissione tecnica competente, avendo tale comunicazione natura soprassessoria. Il carattere perentorio dei termini è rafforzato dal favor riconosciuto dal diritto interno ed europeo alle fonti energetiche rinnovabili.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 12.04.2023 al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione a un progetto di impianto agro-fotovoltaico di potenza pari a 37 MWp sito nel Comune di Ramacca (CT), con opere di connessione nei comuni di Ramacca e Belpasso.
Esaurita la seconda fase di consultazione pubblica in data 5 luglio 2024, la società ha diffidato il Ministero in data 4 settembre 2025. Il Ministero ha risposto con nota prot. n. 169539 del 16.09.2025, comunicando di avere trasmesso alla Commissione tecnica la documentazione necessaria all’istruttoria e che, al completamento della stessa, avrebbe proceduto all’emanazione del provvedimento finale. La società ha quindi adito il Tribunale chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui i procedimenti ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppongono un silenzio integrato non da qualsiasi inerzia, ma dalla mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato o dalla mancata evasione di un’istanza del privata volta a sollecitare l’esercizio di pubblici poteri. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 738 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 7703 del 2022.
Il Tribunale ribadisce che il silenzio-inadempimento non discende dal solo decorso del termine, ma presuppone la violazione di un preciso obbligo di provvedere. Tale obbligo sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ragioni di giustizia ed equità o il dovere di correttezza e buona amministrazione facciano sorgere nel privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Vengono richiamate TAR Sicilia, sez. I, n. 2499 del 2024, TAR Calabria, sez. II, n. 742 del 2024 e TAR Sardegna, sez. I, n. 342 del 2024.
Il Collegio precisa che, in presenza di una formale istanza non pretestuosa né abnorme, l’Amministrazione deve concludere il procedimento anche se reputi la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: il Legislatore ha imposto di rispondere in ogni caso, nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, per consentire all’interessato di difendersi in giudizio (Cons. Stato, sez. V, n. 4666 del 2023).
Nel caso concreto vengono in rilievo i tempi e le modalità previsti per i progetti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. L’art. 25, comma 7, qualifica perentori tutti i termini del procedimento di VIA. Tale carattere è confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577, che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e ne sancisce il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente, con richiamo a TAR Puglia, sez. II, n. 529 del 2025, TAR Sardegna, sez. I, n. 310 del 2025 e TAR Campania, sez. V, n. 2501 del 2025.
Quanto alla competenza in materia paesaggistica nel territorio siciliano, il Tribunale richiama lo Statuto speciale di autonomia (art. 14, lett. n) e le norme di attuazione (art. 1 del d.P.R. n. 637/1975), nonché C.G.A.R.S. n. 648 del 2022 e C.G.A.R.S. nn. 677 e 678 del 2024, per affermare che le funzioni del Ministero della Cultura sono di competenza dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Il Collegio dichiara pertanto l’illegittimità del silenzio, riconosce la natura soprassessoria della nota del 16 settembre 2025 e ordina alla Commissione tecnica di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni e al Ministero di adottare il provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, entro cento giorni. Nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile del MASE, restando impregiudicato il merito delle decisioni per la natura discrezionale del potere.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.