Causa di servizio e pensione privilegiata: giurisdizione contabile e limiti dell’accertamento (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 208 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria: il giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva sul rapporto pensionistico e conosce dell’an e del quantum della pensione, senza poter annullare gli atti amministrativi. La domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata rientra nella giurisdizione contabile, anche in assenza di impugnazione del provvedimento di diniego, in virtù dell’unicità del procedimento di accertamento introdotta dall’art. 12 d.P.R. n. 461/2001. La domanda volta al riconoscimento dell’equo indennizzo appartiene invece al rapporto di lavoro e, per il personale in regime di impiego pubblico non privatizzato, è devoluta al giudice amministrativo. Accertata la causa di servizio, resta riservata all’amministrazione la valutazione sull’ascrizione a tabella e categoria in sede di domanda di trattamento privilegiato.
Il Fatto
Il ricorrente, luogotenente dei Carabinieri collocato in congedo assoluto per infermità e posto in quiescenza con pensione ordinaria, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia del rachide cervicale e lombare. L’istanza era stata respinta con decreto del 2014, sul presupposto dell’assenza del nesso causale tra il servizio e l’infermità. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata e lamentando il mancato riconoscimento dell’equo indennizzo.
Il Comando Generale dell’Arma ha eccepito il difetto di giurisdizione sulle doglianze relative all’equo indennizzo; il Ministero della Difesa ha contestato la fondatezza; il Ministero dell’Economia ha dedotto il difetto di legittimazione passiva. Il giudice ha disposto l’acquisizione del parere del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comitato di verifica delle cause di servizio, poiché il parere reso in funzione istituzionale ha natura endoprocedimentale e non assume autonoma valenza lesiva.
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente ammissibile. Il giudizio pensionistico non è preordinato all’annullamento degli atti amministrativi: la giurisdizione esclusiva del giudice contabile copre le questioni sull’an e sul quantum della pensione, mentre i vizi di legittimità del procedimento restano estranei al sindacato, come affermato da Corte dei conti, Sez. I d’App., n. 387 del 2017. Rileva, dunque, l’effettiva titolarità del diritto vantato e la sussistenza dei suoi elementi costitutivi.
Il collegio dichiara quindi il difetto di giurisdizione sulle censure relative all’equo indennizzo. La domanda del lavoratore volta all’accertamento della causa di servizio con il conseguente diritto all’indennizzo non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro: per il personale in regime di impiego pubblico non privatizzato ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, la controversia spetta al giudice amministrativo, secondo l’insegnamento di Cass. SS. UU. n. 6997 del 2010 e n. 19342 del 2008, confermato dalla giurisprudenza contabile.
Sussiste invece la giurisdizione contabile sulla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata. Le due provvidenze sono ancorate a situazioni giuridiche fondate su presupposti distinti e regolate da norme separate, come chiarito da Cons. Stato, sez. IV, n. 142 del 2020. L’accertamento della causa di servizio costituisce il presupposto logico-ontologico della pensione privilegiata; in virtù dell’unicità del procedimento ex art. 12 d.P.R. n. 461/2001, il diniego assume valenza definitiva e vincolante, sicché l’interessato ha interesse concreto e attuale a una pronuncia immediata, anche prima del collocamento in quiescenza.
Nel merito, il giudice condivide le conclusioni del Collegio medico legale: l’attività operativa svolta per lunghi anni, con servizi appiedati e su autoveicoli, ha determinato croniche sollecitazioni meccaniche sul rachide, configurando una concausa efficiente e determinante dell’infermità artrosica. Non essendo stata presentata la domanda amministrativa di pensione privilegiata, il giudice non può pronunciarsi sull’ascrizione a tabella e categoria, che resta riservata all’amministrazione. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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