Revoca patente per guida in ebbrezza esclusa da giurisdizione amministrativa (TAR Emilia-Romagna n. 378 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della patente di guida disposta dal Prefetto in esecuzione di una sentenza penale di condanna per guida in stato di ebbrezza costituisce atto vincolato, privo di qualsivoglia discrezionalità amministrativa. I presupposti della revoca sono definiti dalla legge in modo stringente e univoco, e la loro valutazione è già stata operata in via preventiva dal legislatore. Anche la determinazione del periodo di efficacia è frutto di automatica applicazione della norma. La controversia che investa tali atti appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale vanno fatte valere le eventuali doglianze sul corretto computo del periodo di revoca.

Il Fatto

La ricorrente impugna davanti al TAR Emilia-Romagna il provvedimento con cui l’U.T.G. – Prefettura di Modena ha disposto la revoca della patente in suo possesso, quale sanzione amministrativa accessoria conseguente a una condanna per guida in stato di ebbrezza pronunciata dalla Corte d’Appello con sentenza divenuta definitiva.

In sede cautelare viene eccepita alla ricorrente la possibile carenza di giurisdizione del giudice adito. La parte ricorrente non dispiega difese scritte e si limita a esporre oralmente le ragioni che l’hanno indotta a scegliere il giudice amministrativo. Il thema decidendum si concentra quindi sulla questione di rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria la questione di giurisdizione e ritiene di doverla declinare a favore del giudice ordinario, in linea con la giurisprudenza costante sul punto. Il riferimento è alla recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 3843 del 2024, secondo cui, nei casi in esame, l’amministrazione non ha alcun potere di apprezzare discrezionalmente i presupposti per il rilascio della patente, poiché questi si collegano a condizioni definite in modo stringente e univoco.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 186, comma 2 bis, cod. strada, che impone la revoca della patente qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Accertata tale condizione, il giudice penale ha disposto la revoca quale conseguenza automatica della scelta legislativa, rispetto alla quale deve escludersi ogni discrezionalità amministrativa.

Il Tribunale respinge la tesi della ricorrente secondo cui la revoca prefettizia sarebbe altra e ulteriore rispetto a quella discendente dalla condanna penale. Il provvedimento impugnato è stato adottato, come si legge nelle premesse, “in esecuzione di quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria”. Non vi è stato quindi alcun esercizio di potere, né vincolato né discrezionale, ma la mera adozione dell’atto strumentale alla concreta attuazione della pena accessoria irrogata dal giudice penale.

Nessuna discrezionalità è ravvisabile nemmeno quanto alla quantificazione del periodo di efficacia della revoca, che la ricorrente assume non correttamente computato. Anche in tal caso le determinazioni del Prefetto sono vincolate e frutto di automatica applicazione della legge: l’eventuale errore deve essere fatto valere davanti al giudice ordinario. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione davanti al giudice fornito di giurisdizione e con compensazione delle spese in ragione dell’esito in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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