Contratto di assicurazione: la forma scritta e ad probationem, esistenza e contenuto si provano anche “aliunde” (email, quietanze) (Cass. 23855/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 23855/2026, R.G.N. 18140/2023 — camera di consiglio del 2 luglio 2026, Presidente Franco De Stefano, Relatore ed estensore Marco Rossetti.
Il principio di diritto
Che il contratto di assicurazione debba essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.) non vuol dire che, senza la polizza, l’esistenza ed il contenuto di esso non possano essere dimostrati aliunde. La prova scritta del contratto di assicurazione può consistere anche in documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, se da essi sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto di quest’ultima.
Il fatto
Una compagnia assicurativa conveniva una società di trasporto merci per il pagamento del conguaglio di premio, in base a un contratto di responsabilità civile con clausola di regolazione del premio (parte fissa annua più una quota pari allo 0,40% del fatturato al netto dell’IVA). La società negava di aver concluso quel contratto, deducendo un diverso accordo a premio fisso stipulato tramite altro intermediario. Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Milano accoglievano la domanda: la polizza prodotta era inutilizzabile per disconoscimento della sottoscrizione in mancanza di istanza di verificazione, ma dallo scambio di email e dalla condotta complessiva delle parti risultava provata l’esistenza della clausola di regolazione del premio. La società ricorreva per cassazione con due motivi; l’assicuratore resisteva e proponeva ricorso incidentale sul quantum.
La motivazione
Il primo motivo e infondato: la forma scritta ad probationem (art. 1888 c.c.) non impedisce di provare esistenza e contenuto del contratto con documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e sottoscritti — come lo scambio di messaggi di posta elettronica, anche senza firma elettronica qualificata o digitale, la ricevuta provvisoria di copertura e la quietanza di pagamento dell’indennizzo. Stabilire se i documenti disponibili costituiscano prova sufficiente e questione di fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo e inammissibile, perché il passaggio censurato sull’onere della prova era un mero obiter dictum, non la ratio decidendi: la domanda e stata accolta non per la mancata prova contraria, ma perché ne e stata ritenuta dimostrata l’esistenza. Il ricorso incidentale e manifestamente fondato: la Corte territoriale aveva omesso ogni esame dei due motivi d’appello incidentale relativi al quantum debeatur.
Esito: rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
L’assenza o l’inutilizzabilità della polizza non e fatale: il contratto di assicurazione può essere provato con qualsiasi documento scritto proveniente dalle parti — email, ricevute di copertura, quietanze — da cui si desumano esistenza e contenuto. Chi disconosce la sottoscrizione della polizza non ottiene per ciò solo il rigetto della domanda avversaria, se l’accordo emerge aliunde. Sul piano processuale: la valutazione sulla sufficienza della prova e insindacabile in cassazione, mentre l’omessa pronuncia su motivi d’appello — qui sul quantum — resta un vizio autonomo che impone il rinvio.
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