Specificità del ricorso in cassazione e poteri istruttori nel lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24351 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., impone che il ricorrente indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati nelle censure, riassumendoli o trascrivendone i passaggi essenziali. La doglianza relativa alla motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza sia del tutto priva del percorso logico-giuridico, non anche quando la parte miri a contestarne la completezza. Nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio è censurabile solo se la parte indichi le piste probatorie che il giudice avrebbe dovuto seguire. L’omesso esame di un documento non configura il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. laddove il giudice di merito lo abbia esaminato e valutato, ancorché ritendolo non decisivo.
Il Fatto
Una società di private banking, dopo il rigetto in primo grado, proponeva appello avverso la sentenza che aveva respinto la sua domanda di condanna di un ex promotore finanziario alla restituzione di una somma versata quale presunto saldo passivo di un conto corrente. La Corte d’Appello, confermando la decisione del tribunale, riteneva non assolto dalla società l’onere probatorio, sia in ordine all’an che al quantum della pretesa restitutoria.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: il primo per motivazione apparente, il secondo per omesso esame di un fatto decisivo, il terzo per mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 cod. proc. civ., il quarto per omesso esame di un documento determinante. Il lavoratore restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i quattro motivi accogliendo solo parzialmente le ragioni della ricorrente. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incentrato sulla motivazione apparente, poiché la società non aveva trascritto né riassunto il contenuto delle censure proposte in appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la specificità dei motivi, interpretata alla luce della giurisprudenza CEDU in modo non formalistico, esige pur sempre l’indicazione del contenuto degli atti richiamati.
Nel merito, la Corte ha altresì escluso che la sentenza impugnata fosse affetta dal vizio di motivazione apparente, avendo i giudici di merito esaminato espressamente la censura relativa all’onere probatorio. Ha inoltre ribadito che non compete al giudice di legittimità alcuna revisione della valutazione delle prove operata dal merito.
Per quanto concerne il secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione dei documenti allegati, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo, relativo al mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, in quanto la ricorrente non aveva allegato le piste probatorie che avrebbero dovuto indurre il giudice ad attivarsi.
Da ultimo, la Corte ha respinto il quarto motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva preso in esame gli estratti conto e aveva valutato la loro inidoneità probatoria, escludendo così il vizio di omesso esame. Anche in questo caso, la censura non argomentava la decisività del documento e mirava a una inammissibile revisione del giudizio fattuale. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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