Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e incompetenza temporale dell’ABF per vizi genetici del credito (ABF Collegio di Roma n. 1511 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di cancellazione di una segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, fondata sull’asserita insussistenza del debito per vizi genetici del rapporto, esula dalla competenza ratione temporis dell’ABF quando il contratto risale a un momento anteriore al termine iniziale previsto dalle Disposizioni ABF. L’accertamento incidentale sulla validità o sull’estinzione del credito originario costituisce, in tal caso, un pregiudiziale estraneo alla cognizione dell’Arbitro, limitata ai fatti verificatisi nei sei anni antecedenti alla proposizione del ricorso. L’eccezione di ne bis in idem non è accoglibile quando il primo ricorso sia stato dichiarato estinto per rinuncia, non essendo intervenuta alcuna statuizione sul merito. La pendenza del termine per il riscontro al reclamo non rende inammissibile il ricorso se sussiste una precedente interlocuzione sullo stesso oggetto, e il ricorso rinunciato può integrare valido reclamo se trasmesso nei dodici mesi precedenti.

Il Fatto

La ricorrente contesta la legittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi relativa a un contratto acceso con un intermediario terzo e cointestato con il padre. Sostiene che il debito sia stato estinto dalla polizza assicurativa collegata al finanziamento, che la compagnia avrebbe liquidato nel 2017. Le richieste di chiarimento, rivolte nel tempo all’intermediario originario e alle società di recupero cessionarie, sarebbero rimaste senza riscontro. Dopo un reclamo del 15.6.2025 e un primo ricorso rinunciato, la ricorrente ha riproposto il ricorso chiedendo la cancellazione della segnalazione, la trasmissione della documentazione e il risarcimento del danno reputazionale e morale.

L’intermediario resistente, divenuto titolare dei crediti per effetto di cessioni e di una fusione per incorporazione, eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per ne bis in idem e per la pendenza del termine di sessanta giorni dal reclamo. Nel merito chiede il rigetto, assumendo che la documentazione prodotta non dimostri l’integrale estinzione della posizione.

La motivazione del Collegio

Le due eccezioni preliminari sono respinte. Quanto al ne bis in idem, il Collegio rileva che la rinuncia al primo ricorso ha determinato l’estinzione del procedimento senza alcuna statuizione, richiamando la propria decisione n. 4576/25. Quanto alla pendenza del termine per il riscontro al reclamo, il Collegio osserva che il reclamo del 7.8.2025 si colloca in una interlocuzione già avviata sulle medesime doglianze, essendo in atti anche il reclamo del 15.6.2025 riscontrato il 7.8.2025; il ricorso rinunciato, poi, può integrare valido reclamo se trasmesso nei dodici mesi precedenti.

Nel merito, la questione centrale riguarda la legittimità della segnalazione. La ricorrente non produce evidenza diretta delle segnalazioni, ma la loro esistenza è pacifica per ammissione dell’intermediario, che ha confermato di aver segnalato la posizione in continuità con la precedente segnalazione della cedente per euro 11.500,00. Il nodo è se il pagamento assicurativo del 13.6.2017 abbia estinto il debito. Sul punto è in atti il riscontro dell’8.11.2017, con cui l’intermediario cedente precisava che il debito non era estinto, residuando euro 9.566,47.

Il Collegio afferma allora che non si può prescindere dall’analisi delle vicende estintive risalenti al giugno 2017. Poiché la ricorrente motiva l’illegittimità della segnalazione sulla base di vizi genetici, l’accertamento incidentale necessario è estraneo alla competenza temporale dell’ABF, limitata ai fatti dei sei anni antecedenti al ricorso. Il Collegio richiama sul punto le proprie decisioni n. 19068/2020 e n. 25664/2019, nonché pronunce dei Collegi di Torino e Napoli. La domanda di cancellazione non merita quindi accoglimento.

Quanto alla richiesta documentale, l’intermediario ha prodotto il contratto e gli estratti conto della cedente e della cessionaria; il Collegio dichiara pertanto cessata la materia del contendere su questo punto e respinge il ricorso nel resto, compresa la domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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