Reclamo nei SIC e blocco del conto: ambito e competenza ABF (ABF Collegio di Roma n. 1510 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’ABF il reclamo delimita l’oggetto della cognizione: le contestazioni non formulate in quella sede restano estranee al ricorso, anche quando risultino da documenti allegati. La doglianza sulla violazione dei limiti di pignorabilità delle somme giacenti sul conto, nell’ambito di un pignoramento presso terzi, esula dalla competenza dell’Arbitro e va proposta con l’opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice dell’esecuzione. La domanda di risarcimento del danno per tardivo svincolo richiede la prova del ritardo e del nesso causale, non presumibili. La cancellazione delle segnalazioni nei SIC avvenuta nelle more rende la relativa censura priva di effetto utile.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta di essere stato segnalato nei sistemi di informazione creditizia senza il preventivo avviso, di aver visto ignorati reclami e richieste di accordo bonario e di aver subito un ritardo nello sblocco del conto corrente. Assume inoltre la violazione della normativa sulle somme impignorabili. Chiede quindi la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di reclamo preventivo. Nel merito sostiene di aver inviato il preavviso con raccomandata del 6.5.2025, all’indirizzo risultante dal modulo di ricorso; non avendo rinvenuto la ricevuta di consegna, ha rettificato le segnalazioni, comunicandolo al cliente. Quanto al conto, il blocco derivava da un pignoramento presso terzi notificato il 10.3.2025, rimosso dopo la dichiarazione di inefficacia del 2.7.2025. Contesta infine la domanda risarcitoria per difetto di condotta illegittima e di prova del nesso causale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Il ricorrente aveva dichiarato di aver presentato reclamo il 30.7.2025, quattro giorni prima del ricorso. La contestazione scritta del 1.8.2025 non può valere come reclamo, perché il ricorso è stato depositato il 4.8.2025, appena tre giorni dopo, senza il decorso del termine dilatorio per il riscontro.
Tra gli allegati figura però una PEC del 21.5.2025 contenente contestazioni sulla violazione dei limiti di pignorabilità e sul perdurante blocco del conto. Questo documento può essere qualificato come reclamo, ma con un effetto circoscritto: l’istruttoria resta limitata alle contestazioni ivi contenute. Mancano, in quella sede, doglianze riferite alle segnalazioni nei SIC. Il Collegio rileva comunque che l’intermediario ha dimostrato l’avvenuta cancellazione delle segnalazioni contestate, con visure aggiornate prive di note pregiudizievoli.
Sul blocco del conto, la censura relativa all’impignorabilità delle somme non appartiene alla competenza dell’Arbitro. L’art. 615, comma 2, cod. proc. civ. impone che la contestazione sulla pignorabilità sia proposta con l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione. Il Collegio richiama il proprio costante orientamento: quando il blocco deriva da un pignoramento presso terzi, ogni questione sulle modalità del procedimento esecutivo e sulle somme accantonate trova sede nei rimedi tipici, come l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. La domanda è quindi inammissibile.
Quanto al dedotto sblocco tardivo, manca la prova di un ritardo patologico. Non risultano chiare la ragione della chiusura del processo esecutivo, la relativa data e il momento effettivo dello svincolo. La banca riferisce di aver rimosso il blocco dopo la dichiarazione di inefficacia ex art. 164-ter, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. del 2.7.2025, documento non allegato da alcuna parte. In ogni caso, alla data del ricorso il blocco era già stato rimosso, come ammesso dallo stesso ricorrente. La domanda risarcitoria non può dunque essere accolta.
Nota della Redazione
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