Segnalazione in Centrale Rischi senza preavviso e soglia di importo (ABF Collegio di Napoli n. 2209 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d’Italia il preavviso non costituisce presupposto di validità della segnalazione: la sua mancanza non inficia la legittimità della segnalazione medesima e può rilevare solo sul piano risarcitorio, ove il segnalato ne fornisca adeguata evidenza. Quanto al presupposto sostanziale, la soglia minima per le segnalazioni a sofferenza è pari a euro 250,00 ai sensi della Circolare Banca d’Italia 139/1991, e rientra nella discrezionalità dell’intermediario valutare la natura non transitoria dell’incapacità di adempiere. L’esiguità del credito insoluto non rende quindi illegittima la segnalazione.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato segnalato dall’intermediario nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e contesta l’illegittimità delle segnalazioni, tanto sotto il profilo formale — per la mancanza del preavviso — quanto sotto il profilo sostanziale, lamentando l’esiguità del debito e la carenza di una adeguata valutazione economico-patrimoniale. Dalla segnalazione assume di aver subito l’impossibilità di accedere al credito al consumo e chiede il risarcimento del danno, quantificato in euro 2.100,00.

L’intermediario resiste, sostenendo la legittimità della segnalazione. Quanto al presupposto formale produce una raccomandata a.r. recapitata all’indirizzo del ricorrente e contenente il preavviso. Quanto al presupposto sostanziale rappresenta che il ricorrente non ha saldato uno scoperto di conto di euro 1.491,18, e che il prolungato ritardo nel saldo attesta un’incapacità non transitoria di adempimento. Le parti depositano repliche e controrepliche.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva in premessa che potrebbe profilarsi una incompetenza temporale: la segnalazione contestata risale al novembre 2017 ed è proseguita fino al dicembre 2019, mentre il ricorso è stato presentato il 15 ottobre 2025. Sarebbero quindi scrutinabili solo le condotte risalenti fino all’ottobre 2019. Il Collegio ritiene tuttavia di prescindere da tale parziale inammissibilità, perché il ricorso è infondato nel merito.

Sul presupposto formale, l’intermediario ha versato una missiva del 6 ottobre 2017 contenente il preavviso di segnalazione a sofferenza, con avviso di ricevimento sottoscritto il 12 ottobre 2017, anteriore alla prima segnalazione del novembre 2017, e indirizzo coincidente con quello contrattuale mai variato. Il Collegio ricorda però il costante orientamento dell’Arbitro (decisione n. 4519/23 del Collegio di coordinamento; decisione n. 7258/2023): il preavviso non è presupposto di validità e la sua mancanza non inficia la legittimità della segnalazione, potendo rilevare solo sul piano risarcitorio.

Sul presupposto sostanziale, la segnalazione è scaturita dal mancato pagamento di euro 1.491,18, che aveva portato alla revoca dello scoperto di conto corrente nel novembre 2016, comunicata il 25 novembre 2016 e ricevuta il 2 dicembre 2016; la segnalazione è stata effettuata undici mesi dopo. Gli indici di classificazione a sofferenza risultano dagli estratti conto di novembre e dicembre 2016.

Il Collegio respinge la tesi della prescrizione del credito: la raccomandata di revoca del fido è stata ricevuta il 2 dicembre 2016, sicché il termine non era maturato alla data del ricorso. Respinge anche l’eccezione di esiguità del credito: in base alla Circolare Banca d’Italia 139/1991 la soglia minima per le segnalazioni a sofferenza è di euro 250,00, e rientra nella discrezionalità dell’intermediario valutare la non transitorietà dell’incapacità (decisioni n. 1001/2002 e n. 208/2020).

Quanto alla pretesa risarcitoria, la segnalazione non dovrebbe essere più visibile dal dicembre 2022, decorsi 36 mesi dalla sua effettuazione. Anche a prescindere dalla legittimità della segnalazione, la documentazione prodotta dal ricorrente non consente di ravvisare dinieghi di finanziamenti causalmente ricollegabili alla segnalazione. Il ricorso è quindi non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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