Revoca della concessione di spazi commerciali e obbligo di contraddittorio preventivo (TAR Lazio n. 687 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’ente gestore di un mercato dispone la revoca dell’assegnazione degli spazi commerciali a carico di un operatore, applica una sanzione amministrativa punitiva non pecuniaria con effetti espulsivi definitivi dal mercato. Il potere sanzionatorio è espressione di autotutela amministrativa e richiama i principi dell’attività amministrativa dettati dalla legge n. 241/1990. La previa contestazione degli addebiti e la concessione di un termine a difesa costituiscono adempimento indefettibile e non derogabile, anche in caso di procedura d’urgenza. La loro omissione determina l’annullamento del provvedimento sanzionatorio per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa, quest’ultimo rafforzato dalla qualificazione “penale” della misura secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU.
Il Fatto
Una società titolare di uno spazio commerciale all’interno di un mercato ha impugnato il provvedimento con cui il Presidente e l’Amministratore Delegato dell’ente gestore le hanno intimato la revoca immediata dell’assegnazione in concessione e la conseguente sospensione permanente da ogni attività. L’atto è stato adottato dopo la diffusione, su una rete televisiva nazionale, di un servizio giornalistico su presunte violazioni delle normative sul lavoro e sulla retribuzione dei dipendenti.
Con motivi aggiunti la società ha impugnato il verbale di ratifica della Commissione di Disciplina, mai comunicatole, e ha chiesto il risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione. L’ente gestore ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per assenza di lesività dell’atto di ratifica. In fase cautelare gli atti erano stati sospesi per fumus boni juris e periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio applica il criterio della ragione più liquida ed esamina il motivo sulla violazione delle garanzie partecipative, richiamando quanto già affermato dalla Sezione in una precedente decisione relativa al medesimo provvedimento adottato verso altra società coinvolta nella stessa vicenda.
Il quadro regolamentare è chiaro. Il par. 2 dell’art. 12 del Regolamento prevede che, per le sanzioni espulsive, la Commissione di Disciplina comunichi all’interessato l’avvio della procedura, assegnando un termine di dieci giorni per le osservazioni e per chiedere l’audizione. Il penultimo paragrafo dell’art. 39 dispone che la revoca sia preceduta dalla contestazione dei motivi. Il penultimo paragrafo dell’art. 43 consente la sospensione, temporanea o definitiva, con formula non automatica.
Da tali previsioni il Collegio ricava che la previa instaurazione del contraddittorio e la concessione di un termine a difesa sono adempimenti indefettibili, non derogabili neppure in caso di procedura d’urgenza, normata solo per la diversa ipotesi della sospensione temporanea. L’ente gestore non ha disatteso solo il principio del contraddittorio endoprocedimentale, ma ha violato il diritto costituzionale di difesa.
La sanzione è qualificata come “penale” secondo i criteri Engel, per la funzione punitivo-deterrente, la rilevanza pubblicistica degli interessi e la gravità del sacrificio imposto, che esclude in via definitiva l’operatore dal mercato incidendo sull’iniziativa economica. Ne deriva l’applicabilità delle garanzie convenzionali, primo fra tutti il diritto al giusto processo di cui all’art. 6 della CEDU, richiamato anche il nuovo statuto costituzionale delle sanzioni amministrative afflittive.
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti: la ratifica è provvedimento di convalescenza di secondo grado, con rilevanza esterna, e soggiace alle medesime regole di formazione della volontà. La domanda risarcitoria è invece rigettata per carenza di prova del danno-conseguenza, non essendo sufficiente l’illegittimità dell’atto.
Nota della Redazione
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