Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Campania n. 302 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è accolto quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di € 500 per ciascuno degli anni scolastici indicati nel titolo, per un totale di € 3.500.

Notificata la sentenza all’Amministrazione, questa non la impugnava ma neppure vi dava esecuzione. La ricorrente proponeva allora ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo processuale, decisiva è la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, insieme all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996.

Accolto il ricorso, il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Quanto al commissario ad acta, il Collegio precisa che il suo munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando il precedente del C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del citato d.P.R. e all’art. 8 della legge n. 417/1978, e, per le ulteriori spese, all’art. 56.

La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisandosi che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Gli atti del commissario vanno depositati esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Il Tribunale dispone inoltre, a carico dell’Amministrazione, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni, con nomina del Dirigente della competente Direzione generale per il caso di ulteriore inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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