Improcedibile il ricorso contro l’atto generale se non impugnate le graduatorie (TAR Lazio n. 3838 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto le graduatorie provinciali di supplenza del personale docente, il ricorso proposto contro l’ordinanza ministeriale che disciplina la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie è improcedibile ove non sia stato impugnato l’atto applicativo. È infatti la graduatoria che concretizza il pregiudizio della sfera giuridica del singolo docente, rendendo attuale l’interesse a ricorrere. L’atto generale è inoppugnabile in via autonoma, sicché dal suo eventuale annullamento non deriverebbe alcun concreto vantaggio per chi non abbia impugnato l’atto conclusivo della procedura.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti con pluriennale esperienza di precariato, deducono di non aver potuto accedere al percorso abilitante disciplinato dal DPCM del 4 agosto 2023, a differenza dei colleghi già abilitati per i quali erano stati avviati i percorsi da 30 CFU. Essi impugnano l’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, le tabelle di valutazione dei titoli A/3, A/7 e A/8 e la successiva O.M. n. 114 del 10 giugno 2024, nella parte in cui riconoscono ulteriori 24 punti ai docenti abilitati mediante i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale.

Dopo il rigetto della domanda cautelare, riformato in appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, la Sezione III bis ha sollevato d’ufficio questioni di inammissibilità e improcedibilità, rilevando la carenza dei presupposti del gravame collettivo e la mancata impugnazione delle graduatorie provinciali di riferimento. La causa è stata quindi rimessa alla Sezione competente per materia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via assorbente la questione della improcedibilità. L’impugnativa dell’atto generale non è mai stata seguita dal gravame delle singole graduatorie nelle quali si sarebbe potuta concretizzare la lesione della sfera giuridica dei ricorrenti, per effetto di una posizione deteriore rispetto a quella ambita.

È l’atto applicativo, e dunque la graduatoria, a realizzare effettivamente il pregiudizio e a rendere attuale l’interesse a ricorrere. Il percorso argomentativo trova conferma nelle stesse difese dei ricorrenti, che richiamano i decreti di convocazione per il sostegno e i punteggi dei docenti collocati in graduatoria: tale riferimento dimostra che il thema decidendum investe la posizione dei singoli in graduatoria, non l’atto generale in sé.

Non è condivisibile l’opposta tesi dei ricorrenti, secondo cui l’O.M. n. 88/2024 sarebbe immediatamente lesiva. La mancata convocazione degli interessati, asseritamente dipendente dalla mancata attribuzione del punteggio, rende indispensabile l’impugnazione delle rispettive graduatorie, proprio per evidenziare la lesione della posizione giuridica soggettiva.

Il Collegio aderisce a un indirizzo consolidato, richiamando TAR Lazio, III bis, 22 agosto 2025, n. 15684: la mancata impugnazione della graduatoria finale si traduce nella improcedibilità del ricorso contro l’atto generale, poiché dal suo annullamento non deriverebbe alcun vantaggio concreto, versando in condizione di inoppugnabilità l’atto conclusivo della procedura. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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