Titoli di efficienza energetica, no alla conservazione in caso di falsa rappresentazione (Cons. Stato n. 6794 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le novelle di cui all’art. 1, comma 89, della legge n. 124/2017 e all’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, non hanno portata retroattiva e non si applicano ai procedimenti di verifica già conclusi prima della loro entrata in vigore. Il potere di verifica e controllo del GSE sui titoli di efficienza energetica è doveroso e vincolato e resta estraneo al paradigma dell’autotutela di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Il ricalcolo dei titoli è legittimo quando le dichiarazioni rese dal proponente siano state incomplete o non veritiere e abbiano indotto il Gestore a riconoscere incentivi superiori a quelli dovuti. La decurtazione dell’incentivo tra il 10 e il 50 per cento presuppone una violazione non rilevante ed è rimessa a valutazioni tecnico-discrezionali del Gestore, non surrogabili dal giudice.

Il Fatto

La società appellante è titolare di una raffineria con annesso impianto di cogenerazione. Realizzava un intervento di efficienza energetica e otteneva l’approvazione del progetto e del programma di misura, nonché l’approvazione di tre richieste di verifica e certificazione per il periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015, con il riconoscimento di 13.259 titoli di efficienza energetica.

All’esito di un controllo avviato nel novembre 2015, il GSE rimodulava l’algoritmo di calcolo dei risparmi e chiedeva la restituzione di 2.785 titoli, per un controvalore di € 314.671,55. La società impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, deducendo la portata retroattiva delle novelle del 2017 e del 2020 ed altri vizi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione dell’atto impugnato. Il GSE non ha rigettato né annullato le RVC: ha soltanto ricalcolato il valore dei TEE da riconoscere, avendo riscontrato una differenza tra quanto descritto nelle autodichiarazioni e quanto effettivamente realizzato. La configurazione dei macchinari e delle reti di distribuzione del vapore era diversa da quella rappresentata; l’effettiva configurazione comporta una minore produzione di energia elettrica rispetto a quella dichiarata.

Da qui la prima conseguenza: la disciplina dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, che regola il rigetto integrale o l’annullamento delle RVC, non è applicabile alla fattispecie. Interpretarla diversamente priverebbe di significato l’attività di verifica del GSE, facendo salvi tutti i benefici originariamente previsti pur a fronte di una difformità accertata.

La Corte affronta poi il profilo della successione delle norme nel tempo. Le novelle del 2017 e del 2020 non hanno natura di interpretazione autentica e non derogano al principio del tempus regit actum. L’applicazione ai procedimenti già conclusi è subordinata a una previa istruttoria del GSE, e non è ammessa un’applicazione automatica. Vengono richiamati Cons. Stato, Sez. II, n. 2511 del 2026 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8616 del 2025.

Quanto alla pretesa applicazione dei presupposti dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, la Corte ribadisce che i provvedimenti del GSE si fondano su uno speciale potere vincolato di verifica, giustificato dalla pendenza del rapporto di incentivazione. Il provvedimento è stato adottato nel 2017, mentre la modifica normativa opera dal 17 luglio 2020: la irretroattività preclude la censura.

Né sussiste la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990: il GSE ha comunicato alla società i motivi ostativi, concedendo termini per le osservazioni, mai presentate. Il contraddittorio procedimentale risulta ampiamente garantito. L’appello è respinto e le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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