Avanzamento per merito assoluto: astensione dei commissari e valutazione atomistica (TAR Lazio n. 14376 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di avanzamento degli ufficiali, l’obbligo di astensione del componente della Commissione superiore di avanzamento sussiste solo quando questi si trovi a giudicare il quadro di avanzamento nel quale egli stesso è stato promosso al grado superiore, non anche quando la promozione sia avvenuta in quadri diversi e successivi. Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto si configura solo in presenza di precedenti di carriera costantemente ottimi, tali da rendere il punteggio attribuito macroscopicamente inadeguato, mentre le censure di eccesso di potere in senso relativo fondate su un raffronto atomistico dei titoli individuali sono inammissibili, perché il giudizio di avanzamento è complessivo e globale.
Il Fatto
Un ufficiale generale della Guardia di Finanza ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione superiore di avanzamento, in esecuzione di una precedente sentenza favorevole, ha rinnovato la valutazione per l’anno 2019 ai fini dell’avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata, confermando la sua collocazione in posizione non utile alla promozione con punteggio di 29,16/30. Il giudizio era stato rinnovato perché un membro della Commissione, risultato promosso nella medesima procedura, non si era astenuto. Dopo un ulteriore esito negativo, l’ufficiale ha proposto ricorso, deducendo la mancata astensione di altri commissari promossi in anni diversi, l’omessa considerazione di periodi valutativi e l’eccesso di potere in senso assoluto e relativo rispetto a un collega promosso.
Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 925 del 2026, ha ritenuto integrata la violazione del contraddittorio e ha disposto la rimessione della causa al primo giudice, che ha riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il primo motivo, relativo alla mancata astensione di cinque commissari che sarebbero stati promossi al grado superiore in anni successivi al 2019. Richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato n. 7149/2005, il Collegio ha precisato che l’obbligo di astensione sussiste solo quando il commissario giudichi un quadro di avanzamento nel quale egli stesso è stato promosso, in comparazione impropria con l’ufficiale che ha ottenuto la rinnovazione del giudizio. Nel caso di specie, i commissari indicati dal ricorrente erano stati promossi per gli anni 2020, 2021 e 2022, e pertanto non versavano in situazione di conflitto di interessi.
Quanto alla dedotta omissione di documenti caratteristici, la Corte ha rilevato che l’ufficiale era stato comunque valutato con la massima qualifica di “Eccellente con apprezzamento e lode”, e che il computo dei 128 mesi di valutazione nel grado di generale di brigata risultava corretto, essendo stati esclusi due mesi non afferenti al grado.
Sul vizio di eccesso di potere in senso assoluto, il TAR ha richiamato i principi secondo cui esso si configura solo in presenza di un livello eccezionale e costante di precedenti di carriera, tale da rendere il punteggio attribuito assolutamente inadeguato. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva conseguito sempre posizioni apicali e presentava alcune flessioni, sicché la valutazione della Commissione era da ritenere legittimo esercizio di discrezionalità tecnica.
La censura di eccesso di potere in senso relativo è stata dichiarata inammissibile con riferimento al generale collocato in posizione non utile, per difetto di interesse, e infondata rispetto al controinteressato promosso. Il Collegio ha stigmatizzato l’approccio “atomistico” del ricorrente, che isolava singoli elementi del curriculum per confrontarli con quelli del collega, in violazione del principio per cui la valutazione è globale e inscindibile. La Commissione aveva correttamente valorizzato la minore anzianità del promosso, il numero di riconoscimenti, i periodi di comando e l’attività di docenza, senza che emergessero profili di abnormità o irragionevolezza.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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