Certificati bianchi: prima attivazione e decadenza dagli incentivi (Cons. Stato n. 6403 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del sistema dei certificati bianchi, la “data di prima attivazione” di un progetto di efficienza energetica coincide con il momento in cui l’impianto, pur non ancora collaudato, inizia a generare risparmi energetici, non necessariamente con la data del collaudo. Grava sul proponente l’onere di dimostrare che, alla data di presentazione del progetto, l’intervento non aveva ancora prodotto risparmi. Ove il Gestore accerti, all’esito del controllo, che la data dichiarata di prima attivazione è posteriore a quella reale di entrata in esercizio, la decadenza dagli incentivi è legittima e la novella di cui all’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011 non può fare salve le rendicontazioni già approvate, trattandosi di discordanze tra quanto trasmesso e la situazione reale dell’intervento.

Il Fatto

Una società ESCO realizza un intervento di efficienza energetica consistente nella sostituzione di due forni di cottura presso lo stabilimento di un cliente partecipante. Il Gestore approva la proposta di progetto e riconosce, in relazione ai primi periodi di rendicontazione, certificati bianchi. All’esito di un sopralluogo, il Gestore contesta la retrodatazione della data di prima attivazione: l’impianto risulterebbe già in esercizio prima della presentazione del progetto.

Il Gestore annulla il provvedimento di qualifica e rigetta la richiesta di verifica e certificazione, chiedendo la restituzione dei titoli per un controvalore di poco inferiore ai quattrocentomila euro. La società impugna davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti. Propone quindi appello al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di data di prima attivazione, definita dall’art. 1 delle Linee Guida come la prima data in cui il cliente partecipante beneficia dei risparmi energetici, anche se non misurabili. Secondo l’appellante, tale data coinciderebbe con il collaudo. La tesi non è condivisa: il collaudo “può”, ma non necessariamente deve, indicare la prima attivazione, rilevando piuttosto il momento in cui il progetto ha cominciato a produrre risparmi. Per gli interventi complessi i risparmi possono generarsi prima della formalizzazione del corretto funzionamento.

Il Cons. Stato Sez. II n. 2526 del 2026 e la Sez. IV n. 2808 del 2020 sono richiamati a sostegno: l’impianto deve essere ancora in corso di realizzazione e non aver iniziato a generare risparmi, con onere probatorio a carico del privato. Nel caso concreto i dati di produzione rilevati dal Gestore dimostrano un funzionamento pieno e costante sin dalla messa in esercizio, antecedente alla presentazione del progetto, senza che la società abbia offerto prova contraria. Irrilevante è l’accordo negoziale sul collaudo, che non può incidere sulla disciplina pubblicistica improntata all’effetto di incentivazione.

Quanto ai termini, la Corte ribadisce la natura ordinatoria del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento di controllo, in assenza di espressa previsione di perentorietà, ed esclude la natura sanzionatoria del potere esercitato, trattandosi di attività vincolata di verifica dei presupposti.

Sul versante dell’autotutela, il Collegio osserva che la novella del 2017 non ha portata di interpretazione autentica e che gli effetti sui procedimenti conclusi possono derivare solo da un successivo intervento amministrativo del Gestore, non dalla sua applicazione nei giudizi pendenti, restando fermo il tempus regit actum. Il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, introdotto dal d.l. n. 76/2020, non opera retroattivamente sui provvedimenti già adottati. La clausola di estensione del comma 8 non è suscettibile di interpretazione analogica, riferendosi ai soli provvedimenti di decadenza e non anche al rigetto delle richieste di verifica.

Quanto alla decurtazione dell’incentivo, le disposizioni che l’hanno prevista hanno carattere innovativo e non interpretativo, e non si applicano alle violazioni accertate prima della loro entrata in vigore. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *