Subappalto necessario e dichiarazione generica: esclusione legittima senza soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 6400 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di subappalto necessario o qualificante costituisce una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione e, in quanto tale, non tollera l’uso di formule generiche o di moduli predisposti per il subappalto facoltativo, a pena di violazione dei principi di par condicio e trasparenza. Essa si distingue funzionalmente dal subappalto facoltativo, che consiste nella mera esternazione della volontà di affidare ad altri la fase esecutiva di lavorazioni per cui il concorrente è autonomamente qualificato. La mancata indicazione specifica delle opere da subappaltare a titolo necessario integra la carenza di un elemento essenziale dell’offerta imposto dalla lex specialis, che legittima l’esclusione dalla gara senza violare il principio di tassatività delle cause di esclusione, il quale non si riverbera sui requisiti speciali di carattere tecnico-professionale. La dichiarazione resa in termini impropri non è irregolarità formale, ma dichiarazione inammissibile, non sanabile mediante soccorso istruttorio, che non può modificare l’originaria proposta né sopperire all’assenza della volontà di ricorrere al subappalto necessario.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese, con mandataria una società, partecipava a una procedura telematica aperta indetta dal Ministero della difesa per lavori di consolidamento e riqualificazione di alloggi di servizio, di importo complessivo pari a oltre tredici milioni di euro. Il disciplinare richiedeva il possesso della qualificazione SOA per le categorie OG1, OG11 e OS6, imponendo, in difetto, il ricorso al subappalto necessario.
Il raggruppamento possedeva l’attestazione OS6 in classifica inferiore a quella richiesta e dichiarava di subappaltare le relative opere, utilizzando il modulo predisposto dalla stazione appaltante ma nella sezione dedicata al subappalto facoltativo. All’esito di un soccorso istruttorio, la mandataria ripresentava la dichiarazione collocando le lavorazioni OS6 nello spazio riservato al subappalto necessario. Il raggruppamento risultava primo graduato e conseguiva l’aggiudicazione. Il secondo classificato impugnava dinanzi al TAR Lazio, che accoglieva il motivo relativo alla carenza di qualificazione, annullava l’aggiudicazione e assorbiva le ulteriori censure. Il raggruppamento aggiudicatario proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale muovendo dalla distinzione tra subappalto necessario e subappalto facoltativo. Il primo ricorre quando il concorrente, privo del requisito di gara, deve dare espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi; il secondo esprime la volontà di un operatore già qualificato di affidare ad altri la fase esecutiva.
Il raggruppamento appellante aveva compilato il modulo generale del subappalto, indicando “eventuali parti di opere” della categoria OS6, e non il modulo specifico del subappalto necessario, caratterizzato dalla premessa dell’assenza della qualificazione. Tale errore non è di natura formale: la dichiarazione di subappalto necessario è attestazione di un requisito di partecipazione e non ammette formule generiche. Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo (Cons. Stato, III, n. 2635 del 2026; V, n. 3180 del 2023; V, n. 549 del 2022; V, n. 2365 del 2022).
Il disciplinare di gara, al par. 10.2 e al par. 15, imponeva al concorrente privo della qualificazione per le categorie OG11 e OS6 di manifestare espressamente in sede di gara la volontà di ricorrere al subappalto necessario, indicando specificamente le opere da subappaltare, con la previsione che “in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato”. Ne deriva che l’offerta presentata era priva di un elemento essenziale.
Quanto all’assenza di una espressa comminatoria di esclusione, il Collegio osserva che la carenza di un elemento essenziale dell’offerta legittima l’esclusione, senza violare il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023, che opera con riferimento ai requisiti di ordine generale e non preclude alla stazione appaltante di introdurre requisiti speciali tecnico-professionali (Cons. Stato, V, n. 7113 del 2024; V, n. 4984 del 2024; III, n. 3401 del 2025; V, n. 4635 del 2025).
Il Collegio conferma infine l’inibitoria al soccorso istruttorio. La dichiarazione resa non era meramente incompleta, ma inammissibile, e il soccorso ha consentito la modifica del subappalto facoltativo in necessario, andando oltre la funzione integrativa. Il soccorso non può modificare l’originaria proposta né sopperire all’assenza della volontà di ricorso al subappalto necessario (Cons. Stato, V, n. 10162 del 2025; V, n. 11596 del 2022). L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.