PIP decaduto, aree non in zona bianca e poteri comunali di riapprovazione (Cons. Stato n. 6404 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perdita di efficacia, per scadenza del termine, di un piano per gli insediamenti produttivi — che costituisce un tipo particolare di piano particolareggiato — non determina l’acquisizione delle aree perimetrate al regime di zona bianca. Il vincolo procedurale impresso dal P.R.G., che condiziona l’edificazione alla preventiva formazione di un P.i.p., impone di ritenere fermo quanto già attuato, con obbligo di completamento delle opere di urbanizzazione secondo gli indici di zona ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1150/1942. Rientra pertanto nei poteri del Comune completare le opere previste nel precedente P.i.p. anche mediante l’adozione di un nuovo P.i.p., che, ove riproponga le pregresse previsioni con soli adattamenti, ha effetti prevalentemente conformativi e non richiede la riapposizione del vincolo espropriativo.
Il Fatto
Un Comune ha dapprima approvato, nel 1998, il progetto delle opere di urbanizzazione primaria e il piano per gli insediamenti produttivi di un comprensorio, comprendente sia aree da trasformare mediante esproprio sia preesistenze destinate a mera regolamentazione edilizia. L’attuazione della parte di trasformazione è stata affidata a una società, che nel 2008 ha espropriato i terreni occorrenti per l’assegnazione agli operatori economici e per le urbanizzazioni. Il termine di efficacia del piano è scaduto nel 2011 senza piena attuazione. Nel 2020, per completare le opere di urbanizzazione già finanziate, il Comune ha approvato un nuovo P.i.p., riproponendo le pregresse previsioni con alcuni adattamenti.
I proprietari di due particelle, espropriate nel 2008 e oggi in proprietà comunale, con domanda di retrocessione pendente davanti al giudice ordinario, hanno impugnato davanti al TAR il nuovo piano e gli atti presupposti, lamentando la decadenza del vincolo espropriativo e la necessità di rinnovarlo. Il TAR ha accolto il ricorso, qualificando le aree come zona bianca e ritenendo necessaria la rinnovazione del procedimento ablatorio. Il Comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto le eccezioni in rito. Quanto alla presunta tardività dell’appello, il Collegio esclude l’applicazione dei termini dimezzati del rito abbreviato. L’art. 119, comma 1, lettera f), cod. proc. amm. è previsione derogatoria di stretta interpretazione e va riferita ai soli giudizi nei quali vengano in rilievo effetti ablatori attuali, occorrendo verificare se per realizzare le opere serva un autonomo procedimento espropriativo.
Nel caso concreto i terreni di cui si discute erano già stati acquisiti al patrimonio comunale con il decreto di esproprio del 2008; il nuovo piano, rispetto a tali aree, non può produrre alcun effetto ablatorio, essendo pendente solo il giudizio sulla retrocessione. Trova quindi applicazione il termine ordinario di sei mesi e l’appello è tempestivo. Superata anche l’eccezione di violazione del divieto dei nova ex art. 104 cod. proc. amm., il Collegio rileva che l’amministrazione si è limitata a censurare il travisamento dei fatti e l’erroneo inquadramento giuridico operato dal primo giudice.
Nel merito, il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione e interesse si fonda sulla condizione degli appellati: già proprietari di aree ablate per l’attuazione del piano e tuttora necessarie al completamento di quello nuovo, con giudizio di retrocessione in corso. Sussiste dunque un interesse concreto e attuale.
Il motivo centrale è accolto. Il Collegio richiama le sentenze Sez. IV n. 10971/2023 e n. 10972/2023, che hanno escluso l’acquisizione del regime di zona bianca in caso di perdita di efficacia del P.i.p. La condizione posta dalle N.T.A. del P.R.G. vigente, che subordina l’edificazione alla previa formazione del P.i.p., integra un vincolo procedurale: se il piano non sussiste più per scadenza del termine, resta fermo quanto già attuato, con obbligo di completamento delle urbanizzazioni. Il nuovo piano, riproponendo le pregresse previsioni particolareggiate con piccoli adattamenti, ha effetti prevalentemente conformativi.
Il piano è atipico, perché reca discipline differenti per i lotti di trasformazione e per le preesistenze. Solo per i primi operano l’art. 27 della legge n. 865/1971 e l’art. 9 delle N.T.A., e solo in parte, essendo già completati gli espropri e parte delle assegnazioni. Per le zone preesistenti il piano si limita a disciplinare interventi conservativi, attuabili in via diretta dai privati. L’appello è quindi accolto e il ricorso originario respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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