Piano paesaggistico Alpe di Siusi esclude un secondo impianto di risalita (Cons. Stato n. 5977 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi, nell’escludere la realizzazione di un ulteriore impianto di risalita nel territorio tutelato, ammette la presenza di un solo impianto per zona, individuato dal relativo Piano di settore. Il progetto di un nuovo impianto è pertanto alternativo e non cumulabile con quello esistente, con la conseguenza che il rilascio dell’autorizzazione unica può essere legittimamente subordinato alla garanzia dello smantellamento dell’impianto preesistente. Il potere amministrativo, in tale ipotesi, è vincolato, con esclusione del vizio di disparità di trattamento. La sopravvenuta conclusione negativa del procedimento rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio inadempimento e priva di fondamento l’azione risarcitoria, non essendovi certezza del conseguimento del bene della vita.

Il Fatto

La controversia riguarda il progetto di una funicolare di collegamento tra il paese di Santa Cristina di Val Gardena e la frazione di Monte Pana, presentato da una società e approvato dal Comune. Il procedimento è disciplinato dalla legge provinciale n. 17/2017 e dal regolamento di attuazione.

La società ha impugnato davanti al giudice di primo grado il silenzio inadempimento della Provincia, la delibera della Giunta provinciale con cui si sono imposte tre condizioni, il parere del Comitato ambientale e ha chiesto il risarcimento del danno. Il T.R.G.A. Bolzano, con la sentenza n. 91 del 19 marzo 2025, ha respinto il ricorso. Avverso tale pronuncia la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i motivi con cui l’appellante ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione per non avere concluso la conferenza di servizi entro il termine di 120 giorni. Tali censure sono divenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: nelle more, con determinazione motivata del 23 maggio 2025, la Provincia ha negato il provvedimento autorizzatorio unico provinciale.

La conclusione negativa del procedimento esclude che l’appellante possa trarre utilità dall’accertamento del silenzio. La Corte aggiunge che l’improcedibilità non viene meno per la domanda risarcitoria, poiché non è certo, ed è anzi verosimilmente da escludere, che l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata; la Provincia avrebbe potuto comunque imporre la prescrizione dello smantellamento della seggiovia, la cui concessione era stata prorogata fino al 2033.

Nel merito, la questione centrale attiene all’interpretazione degli artt. 2 e 7 delle NTA del piano paesaggistico. L’art. 2 vieta, salvo eccezioni, la realizzazione di costruzioni, impianti e infrastrutture di qualsiasi genere. L’art. 7, comma 1, individua gli impianti esistenti in quelli inclusi nel Piano di settore, ammettendo al comma 2 solo modifiche non sostanziali e localmente delimitate ai tracciati.

Dall’esame del Piano di settore emerge che l’area interessata prevede un solo impianto di risalita. Ne consegue che il progetto dell’appellante è alternativo all’impianto esistente e non può cumularsi con esso. È pertanto infondata la censura avverso la terza condizione, che subordina il rilascio dell’autorizzazione alla garanzia dello smantellamento della seggiovia, la cui realizzabilità è esclusa dal rinnovo del titolo abilitativo esistente, passato indenne in sede giurisdizionale.

Non sussiste disparità di trattamento, poiché il potere amministrativo è risultato vincolato dalla presenza dell’impianto preesistente e il vizio può riguardare la sola attività discrezionale, oltre a richiedere situazioni identiche o sovrapponibili, non dimostrate. Infondata è anche la domanda risarcitoria, mancando un’azione amministrativa accertata come illegittima e la certezza dell’attribuzione del bene della vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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