Certificati bianchi, RVC parziale e obbligo di valutazione del GSE (Cons. Stato n. 3564 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di certificati bianchi, la scheda tecnica 7T richiama la categoria di intervento CIV-GEN e, tramite la nota 1, la Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione EEN 9/11, che la riferisce ai settori residenziale, agricolo e terziario. In mancanza di alcuna indicazione del “settore di intervento”, è determinante la categoria di intervento, cosicché i chiarimenti del GSE che escludono l’attività industriale non integrano un’inammissibile innovazione. Il GSE è tenuto a valutare la richiesta di approvazione parziale della RVC, espunto l’impianto non conforme: la natura unitaria della domanda non è ragionevolmente sostenibile quando, senza la parte difettosa, i requisiti restano rispettati. Il diniego integrale opposto a tale istanza, non esaminata nel provvedimento finale, viola il principio di proporzionalità ed è illegittimo per difetto di motivazione.

Il Fatto

Una Energy Service Company presenta nel 2017 una richiesta di verifica e certificazione standardizzata per cinque impianti fotovoltaici, ai sensi della scheda tecnica 7T. Il GSE, dopo un preavviso di rigetto, respinge la domanda rilevando che uno degli impianti è installato su un edificio classificato in categoria catastale D7 e riconducibile al settore industriale, estraneo alla scheda.

La società contesta la qualificazione e, in via subordinata, chiede lo stralcio del solo impianto non conforme, allegando la nuova rendicontazione. Il TAR Lazio respinge il ricorso e condanna alle spese. Propone appello la società, resiste il GSE.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi. La scheda tecnica 7T individua la categoria di intervento CIV-GEN e, tramite la nota 1, rinvia alla Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione EEN 9/11, che la declina nei settori residenziale, agricolo e terziario. Poiché la scheda non contempla alcun “settore di intervento”, è la categoria di intervento a selezionare le attività incentivabili, secondo l’art. 7.2 dell’Allegato A.

Ne deriva che i chiarimenti operativi del 2017 non hanno introdotto un requisito nuovo, ma precisato il contenuto della scheda. Irrilevante è l’argomento del pari risparmio energetico: il sistema dei certificati bianchi seleziona gli interventi per allocare efficacemente risorse limitate, come già affermato dalla Sezione (Cons. Stato Sez. II n. 9318 del 2025; n. 2593 del 2025).

Quanto alla natura dell’attività, l’impianto su copertura presuppone la corrispondenza della destinazione dell’edificio alla categoria. Le autodemolizioni costituiscono attività industriale anche alla luce dell’elenco delle industrie insalubri di prima classe del D.M. 5 settembre 1994. È irrilevante il richiamo al D.M. 5 aprile 2013 sulle imprese energivore, che non distingue le attività industriali e rinvia a codici ATECO non settoriali.

È invece fondato il terzo motivo. Il GSE non ha esaminato la domanda di approvazione parziale, riproponendo la motivazione del preavviso: sul punto il provvedimento finale non si pronuncia, e il richiamo alla natura unitaria della RVC compare solo in giudizio, quale integrazione postuma della motivazione (Cons. Stato n. 8591 del 2024; n. 10448 del 2022). La Sezione dà continuità all’orientamento secondo cui nessuna norma impedisce una valutazione frazionata della domanda (Cons. Stato Sez. II n. 7162 del 2024; n. 4518 del 2023).

Il diniego integrale, privando dell’incentivo anche gli impianti regolari, viola il principio di proporzionalità. Il GSE avrebbe dovuto verificare la dimensione minima della RVC residua. L’appello è pertanto accolto in parte, con annullamento del provvedimento ai fini del riesercizio del potere. Il quarto motivo è infondato: la statuizione sulle spese rientra nella discrezionalità del giudice, sindacabile solo per manifesta abnormità (Cons. Stato n. 6889 del 2024; n. 6262 del 2024). Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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