Certificati bianchi: metodo standardizzato solo se mancano i misuratori (Cons. Stato n. 3565 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dei certificati bianchi il metodo a consuntivo e il metodo standardizzato non sono fungibili. Il primo costituisce il sistema ottimale di quantificazione del risparmio energetico addizionale, perché si fonda sulla misurazione puntuale dei consumi; il secondo è ammesso in via residuale e presuppone, tra i suoi requisiti, la dimostrazione della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati. Ne deriva che, ove i misuratori siano già presenti e funzionanti, il progetto non può essere qualificato come progetto standardizzato, difettando una condizione di ammissibilità del metodo. Il regolatore può differenziare, nell’esercizio della propria discrezionalità, il regime temporale delle domande per le due tipologie, senza che ciò integri disparità di trattamento, quando la deroga è legata all’approvazione delle tipologie di intervento incentivabili.

Il Fatto

La società presenta al GSE un Progetto standardizzato per il rilascio dei certificati bianchi, relativo a un intervento di illuminazione pubblica a LED, dichiarando di avere avviato i lavori in data anteriore alla domanda. Il GSE richiede integrazioni, le ottiene, formula un preavviso di rigetto e infine respinge l’istanza, rilevando che tutti gli impianti, nella situazione ante e post intervento, risultano dotati di misuratore di energia elettrica. L’Amministrazione esclude altresì la possibilità di convertire d’ufficio il progetto standardizzato in progetto a consuntivo.

La società impugna il provvedimento davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso. Il primo motivo viene rigettato sulla base della distinzione tra le due metodologie; il secondo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo mai stata presentata una domanda a consuntivo. Propone appello la società; il GSE resiste. La sentenza impugnata viene integralmente confermata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del D.M. 11 gennaio 2017, che all’art. 9 individua i metodi di valutazione dei risparmi: il metodo a consuntivo, basato su un programma di misura sui singoli interventi, e il metodo standardizzato, basato sulla misura di un campione rappresentativo estesa alle altre parti dell’intervento, per il quale devono essere dimostrate la ripetitività in contesti simili e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati. L’Allegato 1, punto 2, conferma la struttura dei requisiti.

Da questa architettura la Corte trae la conseguenza che il sistema ottimale è il metodo a consuntivo, perché consente l’accertamento veritiero del risparmio addizionale; il metodo standardizzato opera in via residuale, quando la valutazione può essere solo stimata e i costi dei misuratori renderebbero l’intervento non sostenibile. Se i misuratori sono già installati, essi non possono che essere utilizzati per l’accertamento diretto dei consumi. I due metodi, quindi, non sono fungibili: manca il presupposto del metodo standardizzato.

Quanto al profilo temporale, la società ha presentato domanda il 28 giugno 2019 per un progetto avviato il 18 aprile 2018. A quella data un progetto a consuntivo non era più presentabile, ostandovi l’art. 2, comma 1, lett. o), del D.M. 11 gennaio 2017, che richiede l’avvio dell’intervento successivo alla domanda. La deroga introdotta dal D.M. 10 maggio 2018 riguardava i soli progetti standardizzati. Il GSE, pertanto, non avrebbe potuto ammettere come standardizzato un progetto tecnicamente misurabile a consuntivo. Nessun approfondimento istruttorio era necessario, trattandosi di circostanze dichiarate dalla stessa società.

Il secondo motivo è infondato. Un progetto a consuntivo non è mai stato presentato, con carenza di interesse. La supposta impossibilità di presentarlo attiene al merito delle scelte del regolatore: la deroga per i soli progetti standardizzati si giustifica con la mancanza delle schede tecniche, che ne impediva effettivamente la presentazione, mentre per i progetti a consuntivo il limite derivava dalle caratteristiche tecniche e dai requisiti di risparmio addizionale. La scelta non è irragionevole. Correttamente il GSE ha escluso la qualificazione sostanziale come progetto a consuntivo, non essendo rispettati i limiti temporali, anche in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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