Il certificato di esecuzione lavori è atto privatistico: ricorso inammissibile (TAR Emilia-Romagna n. 873 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale e, dunque, solo in presenza di una posizione di interesse legittimo. Il certificato di esecuzione lavori costituisce atto di natura privatistica, riconducibile all’attività della stazione appaltante nella sua qualità di contraente. Esso documenta la valutazione che i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito e non implica alcun apprezzamento discrezionale. Ne deriva che la pretesa al suo rilascio integra una posizione di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società appaltatrice esegue lavori di intervento sperimentale su un tratto autostradale e chiede alla stazione appaltante il rilascio del certificato di esecuzione lavori. Nonostante i solleciti, l’istanza non viene esitata e il certificato non risulta pubblicato sul sito dell’ANAC.
La ricorrente propone ricorso ex artt. 31 e 117 CPA avverso il silenzio rifiuto, deducendo la violazione del principio del buon andamento e dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, e chiede di ordinare la conclusione del procedimento e l’emissione del certificato, con nomina di un commissario ad acta. La stazione appaltante non si costituisce. Alla camera di consiglio il collegio segnala alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, CPA, un possibile profilo di difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dal principio per cui l’azione contro l’inerzia amministrativa presuppone la sussistenza della giurisdizione sul rapporto sostanziale. Il rimedio non è esperibile quando manca la natura autoritativa dell’atto e la posizione di interesse legittimo in capo al privato, come ribadito dal Consiglio di Stato n. 2569 del 2025.
Il certificato di esecuzione lavori viene qualificato come atto di natura privatistica. Esso attesta la valutazione della stazione appaltante quale contraente circa la regolare realizzazione dei lavori e, sul piano cronologico, può essere emanato quando i lavori non hanno dato luogo a vertenze arbitrali o giudiziarie.
L’ufficio competente opera sulla base delle informazioni tecniche della fase esecutiva, senza svolgere alcuna attività di apprezzamento discrezionale del contenuto dell’atto. Il certificato è espressa dichiarazione dei committenti che i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito, secondo il richiamato TAR Sicilia, Catania, n. 1165 del 2024.
La sua formazione è attività necessaria e obbligatoria, che trova titolo nell’avvenuto svolgimento del contratto e nella legge, e si sostanzia in un accertamento nella fase esecutiva, nell’ambito del rapporto paritetico tra stazione appaltante e operatore economico. A fronte di tale accertamento sussiste una posizione di diritto soggettivo, non di interesse legittimo; il contraente privato può agire davanti al giudice civile anche per far valere la violazione della buona fede in executivis, come osservato dal TAR Lazio n. 14677 del 2023.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto davanti al giudice competente, ex art. 11, comma 2, CPA. Le spese sono compensate in ragione della pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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