Aggiornamento del permesso di soggiorno e onere probatorio dei requisiti (TAR Piemonte n. 219 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’aggiornamento del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, l’onere di allegare e provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge grava sulla parte ricorrente. L’amministrazione può fondare il diniego su accertamenti d’ufficio, quali la richiesta di informazioni al Comune di residenza in ordine all’irreperibilità anagrafica e le risultanze dell’Inps sulla cessazione dei versamenti contributivi. La mancata deduzione, da parte dell’interessato, della titolarità di un contratto di lavoro e della disponibilità di una dimora stabile legittima il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Novara ha respinto la sua richiesta di aggiornamento del titolo di soggiorno per lavoro subordinato. Il provvedimento si fondava su due rilievi: l’assenza di un domicilio e di una dimora stabili, con avvio della procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità, e l’assenza di redditi da lavoro, risultando l’ultimo versamento contributivo risalente al luglio 2020.

Il Ministero dell’interno e la Questura di Novara si sono costituiti chiedendo il rigetto del gravame. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1116/22 del 14.12.2022. All’esito dell’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026, tenutasi in modalità da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure di difetto di motivazione ed eccesso di potere. L’analisi del giudice si concentra sulla verifica dei requisiti sostanziali che condizionano il rilascio del titolo richiesto, alla luce della documentazione versata in giudizio dall’amministrazione.

Quanto al profilo abitativo, il Tribunale valorizza gli accertamenti acquisiti dal Comune di Novara, che comprovano lo stato di irreperibilità del ricorrente, poi definitivamente accertato il 22.04.2024. Sul piano reddituale e lavorativo, rilevano gli atti trasmessi dall’Inps, dai quali emerge che l’ultimo versamento contributivo in favore dell’interessato risale al luglio 2020, senza alcuna successiva comunicazione utile.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Collegio osserva che la parte ricorrente, pur onerata, non ha neppure dedotto, né tantomeno comprovato, il possesso di una dimora o la titolarità di un contratto di lavoro, non rinvenendosi nell’atto introduttivo alcun riferimento in tal senso.

La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia di titoli di soggiorno, non è sufficiente allegare in modo generico la presenza pluriennale sul territorio per beneficiare della tutela rafforzata invocata. La tesi del ricorrente, fondata su una presunta stabilità della posizione, resta smentita dalle risultanze documentali e dalla condotta processuale stessa della parte, che non ha offerto elementi utili a superare il quadro istruttorio.

Ne consegue la declaratoria di infondatezza del ricorso. Il Tribunale ha compensato le spese di lite, in ragione della peculiarità della fattispecie, senza pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa dell’amministrazione, divenuta assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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