Integrazioni tariffarie di strutture psichiatriche: valida la decurtazione dell’8% per spese di organizzazione (TAR Puglia n. 14 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di adeguamento tariffario delle strutture sanitarie private accreditate, l’ente sanitario è legittimato ad applicare le nuove tariffe regionali determinando l’integrazione della retta giornaliera secondo le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto e dal contratto. La clausola che prevede la decurtazione della quota di locazione dell’immobile, maggiorata della percentuale dell’8% relativa alle spese di organizzazione e amministrazione, continua ad operare anche in caso di sopravvenienze tariffarie regionali migliorative per il gestore. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi ex art. 133, primo comma, lettera e), n. 2, c.p.a. ricomprende sia l’an che il quantum della pretesa.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di strutture psichiatriche accreditate e affidatarie di un appalto di servizi con una ASL pugliese, impugnava la delibera con cui l’ente sanitario aveva quantificato l’integrazione delle rette giornaliere a seguito delle delibere regionali di adeguamento tariffario del 2021 e del 2022. La società contestava in particolare la decurtazione dalla retta massima regionale della quota di locazione e della percentuale dell’8% per spese di organizzazione, ritenuta non consentita dalla normativa regionale. Con motivi aggiunti impugnava anche la successiva delibera commissariale di registrazione della spesa per l’anno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la giurisdizione in materia di revisione dei prezzi ha portata ampia e generale, comprendendo anche le questioni relative alla quantificazione del compenso.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondate le censure di nullità per difetto assoluto di attribuzione e di violazione delle delibere regionali. L’ente sanitario aveva applicato l’adeguamento tariffario in esecuzione delle clausole contrattuali che prevedono l’applicazione dei provvedimenti regionali sopravvenuti, e la decurtazione dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione trovava espresso fondamento nell’art. 2 del Capitolato d’oneri, richiamato dal contratto di appalto. La clausola di adeguamento di cui all’art. 6 del contratto, che fa salvi i provvedimenti regolamentari regionali, non esclude il meccanismo di determinazione dell’importo originario ma lo recepisce anche per le sopravvenienze tariffarie.
Quanto alla domanda relativa agli interessi moratori ex art. 3 del d.lgs. n. 231/2002, il Collegio ha rilevato che l’ente era stato impedito nella liquidazione dal comportamento inerte della società, che aveva emesso fatture con descrizione generica e non aveva risposto alle richieste di integrazione documentale.
La Corte ha conseguentemente respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, dichiarando l’infondatezza anche delle domande consequenziali e della richiesta istruttoria di consulenza tecnica contabile, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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