Conto del consegnatario redatto secondo il criterio del patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 148 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di titoli azionari di un ente locale deve rappresentare le partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto, come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011). L’iscrizione al valore nominale, anche solo con riferimento al valore iniziale dell’esercizio, costituisce una violazione di legge che inficia la regolarità del conto e preclude il discarico dell’agente. Il giudizio sul conto non può essere limitato al titolo originario, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. L’agente cessante e l’agente subentrante, pur in presenza di identità soggettiva, sono tenuti a rendicontare separatamente le distinte gestioni.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari del Comune per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2024. Il conto presentava una discrepanza tra il valore complessivo dei titoli al 1.1.2024, pari al valore nominale, e il corrispondente valore dello stato patrimoniale, determinato con il criterio del patrimonio netto. Il responsabile del servizio finanziario giustificava la differenza con l’applicazione di differenti criteri di valutazione e segnalava un errore materiale sul valore della partecipazione in una società.

L’agente, cessato dalla carica di Sindaco al termine del mandato e successivamente rieletto, depositava memoria riportandosi alle deduzioni dell’ente, evidenziando l’adeguamento del Comune al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in materia di valutazione delle partecipazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il criterio del valore nominale applicato per l’iscrizione delle partecipazioni nel conto non è corretto. Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011, prevede quale criterio di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie e dei titoli, azionari e non, il ricorso alla frazione di patrimonio netto, con riferimento all’ultimo bilancio di esercizio disponibile delle società partecipate. Il medesimo criterio deve trovare applicazione anche nella rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario dei titoli.

Applicando il principio, i valori disponibili al 1.1. e al 31.12 di ciascun esercizio sono quelli riferiti rispettivamente all’esercizio -2 e -1 da quello in corso. Nel caso in esame, al 1.1.2024 il valore della quota di patrimonio netto andava riferito al bilancio 2022, mentre quello al 31.12.2024 al bilancio 2023. L’iscrizione al valore nominale, ancorché limitata al valore iniziale, costituisce quindi una violazione di legge che inficia la regolarità del conto e ne preclude la funzione di rappresentare adeguatamente la gestione dei beni in custodia.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), secondo cui il giudizio sul conto non può essere limitato al titolo originario ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti, ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in virtù dell’art. 93 TUEL, senza che ciò comporti un sindacato sull’esercizio dei diritti spettanti all’azionista pubblico.

Il patrimonio netto, in quanto grandezza determinata dal differenziale tra attività e passività, ha un elevato valore informativo sulla solidità gestionale e sulla performance della società, offrendo una visione prospettica dell’evoluzione dell’equilibrio patrimoniale aziendale. Il Collegio rileva inoltre un ulteriore profilo di irregolarità, in quanto il conto rappresenta due distinte gestioni facenti capo al medesimo agente, cessato e nuovamente eletto, senza una corretta rendicontazione separata delle stesse. Il conto viene pertanto dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *