Inammissibile la citazione contabile dopo reiterazione dell’invito a dedurre (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 222 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione dell’invito a dedurre contabile, con atto di contenuto oggettivamente e soggettivamente identico al primo e finalizzato esclusivamente a sanare la deficienza istruttoria della Procura regionale, determina l’inammissibilità dell’atto di citazione. L’art. 67, settimo comma, cod. giust. cont. vieta lo svolgimento di attività istruttoria successiva all’invito a dedurre, salvo che emergano ulteriori elementi di fatto dalle controdeduzioni o situazioni obiettivamente nuove. Il divieto è funzionale al rispetto del termine di centoventi giorni per il deposito della citazione, previsto dall’art. 67, quinto comma, cod. giust. cont., posto a pena di decadenza dall’azione a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato. Il rilievo meramente processuale della pronuncia non esime il requirente dall’osservanza dei termini, né consente di invocare il più lungo termine di prescrizione sostanziale.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un legale rappresentante, in proprio e in qualità di rappresentante pro tempore di una società, per un presunto danno erariale di oltre dieci milioni di euro arrecato al Gestore dei Servizi Energetici. Secondo l’attore pubblico, la società avrebbe ottenuto l’accesso all’incentivazione dell’energia elettrica da biomasse mediante la falsificazione della documentazione di trasporto e di scarico del materiale legnoso, con conseguente percezione di incentivi non spettanti, anche per la quota di filiera corta.
I convenuti si sono costituiti eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della citazione per la tardiva acquisizione dei documenti di trasporto, per l’illegittima reiterazione dell’invito a dedurre e per la violazione del termine di deposito dell’atto introduttivo. Hanno inoltre dedotto il difetto di istruttoria e richiamato l’esito favorevole di un connesso giudizio tributario e l’archiviazione del procedimento penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni del Procuratore regionale sulla asserita tardività della produzione documentale dei convenuti e sulla decadenza dalle eccezioni formulate nella seconda memoria. Ha osservato che l’art. 11 delle Disposizioni di attuazione del codice della giustizia contabile disciplina la diversa fattispecie della produzione in udienza e non il deposito in Segreteria dei documenti allegati alle memorie; il convenuto costituitosi in termine inferiore decade dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma non dalla facoltà di depositare documentazione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione. È risultato incontestato che, dopo la denuncia di danno, la Procura ha notificato due inviti a dedurre di contenuto identico in senso oggettivo e soggettivo. Il primo era stato preceduto dalla contestazione di una seriale falsificazione della documentazione di trasporto; a fronte delle deduzioni difensive, che lamentavano la mancata allegazione al fascicolo istruttorio dei documenti posti a base della contestazione, l’attore pubblico ha emesso un decreto istruttorio e ha richiesto alla Guardia di Finanza la trasmissione dei documenti mancanti, pervenuti solo in data successiva.
Secondo la Corte, l’art. 67, primo comma, cod. giust. cont. configura l’invito a dedurre come atto procedimentale preprocessuale unico, con duplice finalità di garanzia e istruttoria. Il successivo settimo comma vieta l’attività istruttoria successiva, salvo accertamenti su ulteriori elementi emersi dalle controdeduzioni o su situazioni obiettivamente nuove. La seconda emissione si è rivelata un espediente per eludere il termine di cui all’art. 67, quinto comma, cod. giust. cont. e il divieto del settimo comma, non essendo sostenuta da alcun elemento di novità.
La Corte ha richiamato il proprio indirizzo secondo cui la reiterazione dell’invito a dedurre, in assenza di novità soggettive e oggettive, è sanzionata con l’inammissibilità del successivo atto di citazione, in coerenza con il principio di tendenziale immutabilità tra gli elementi essenziali del fatto contestati nell’invito e quelli trasfusi nella citazione, sancito anche dall’art. 87 cod. giust. cont. Ne deriva che il secondo invito ha illegittimamente rimesso in termini il requirente per il deposito della citazione.
Priva di fondamento è stata giudicata la questione di costituzionalità dell’art. 67, settimo comma, sollevata dal Pubblico ministero in udienza, per difetto di rilevanza, essendo il secondo invito emesso solo per sopperire a una deficienza istruttoria della Procura e non per garantire la difesa degli incolpati. Né è risultata conferente la tesi della prescrizione quinquennale, involgendo una impropria commistione tra piano sostanziale e piano processuale. La citazione doveva essere depositata entro il 18 giugno 2024; è stata invece depositata il 16 dicembre 2024. L’atto è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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