Partecipazione indiretta e controllo pubblico nella partecipata: il parere negativo della Sezione (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 40 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di una società è qualificabile come indiretta, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016, solo se la società tramite cui la partecipazione è detenuta è soggetta al controllo pubblico di cui all’art. 2, c. 1, lett. b), del T.U.S.P. Non rileva la partecipazione riconducibile a soggetti pubblici per il tramite di società semplicemente partecipate, sulle quali l’amministrazione non esercita il controllo. In assenza di tale presupposto, la richiesta di parere ex art. 5, c. 3 e 4, del T.U.S.P. non può trovare accoglimento nel merito, non essendo configurabile alcun profilo di convergenza con la disciplina del Testo unico.
Il Fatto
La Provincia di Parma ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio provinciale con cui ha espresso indirizzo favorevole all’acquisizione, da parte della partecipata Fiere di Parma S.p.A., del 65 per cento delle quote di RIBS S.r.l., dando mandato al Presidente di esprimere il voto favorevole dell’ente nell’assemblea dei soci della partecipata.
L’ente ha qualificato l’operazione come acquisto di una partecipazione indiretta e ha chiesto il parere della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016. La Sezione è stata quindi chiamata a verificare, in via preliminare, se sussistessero i presupposti oggettivi del controllo richiesto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione assegnata alla magistratura contabile dall’art. 5 del T.U.S.P., come novellato dall’art. 11, c. 1, lett. a), della L. n. 118/2022. Nonostante il nomen di “parere”, l’attribuzione legislativa si concreta in una attività di controllo, come chiarito dalle Sezioni riunite nelle deliberazioni n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022.
Il Collegio esamina la nozione di partecipazione indiretta: essa è solo quella detenuta per il tramite di una società o di un organismo soggetti al controllo dell’amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 2 del T.U.S.P. Il controllo va verificato secondo i criteri dell’art. 2359 cod. civ., richiamato dall’art. 2, c. 1, lett. b), del T.U.S.P., che contempla il controllo di diritto, quello di fatto e quello negoziale.
Quanto a Fiere di Parma S.p.A., i soci pubblici detengono complessivamente il 45,84 per cento del capitale, quota che non integra la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria e dunque non configura il controllo di diritto. Non ricorre neppure il controllo di fatto, poiché lo statuto assegna talune decisioni strategiche a maggioranze qualificate (l’85 per cento del capitale), conseguibili solo con il concorso determinante dei soci privati. Esclusa anche la terza ipotesi, il Collegio nega che Fiere di Parma S.p.A. sia una società a controllo pubblico.
Ne deriva che le ulteriori partecipazioni acquisite tramite la partecipata non sono qualificabili come indirette per la Provincia e non rilevano ai fini del T.U.S.P., compreso il controllo sugli atti deliberativi di cui all’art. 5. La richiesta, dal punto di vista oggettivo, non può pertanto trovare parere favorevole nel merito.
Nota della Redazione
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