Conto giudiziale plurisoggettivo e discarico degli agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 26 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso da più agenti contabili per una gestione plurisoggettiva può essere dichiarato regolare e gli agenti ammessi a discarico quando la rendicontazione, per il suo livello di analiticità, consente di imputare i singoli fatti di gestione a ciascun agente operante. L’assenza di ammanchi e la riferibilità delle spese al funzionamento dell’ufficio e all’interesse dell’ente prevalgono sui profili di irregolarità formale, ivi compresa la mancata compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione. Le spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità non ostano all’approvazione del conto ove siano connotate da utilità per l’ente.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione delle minute spese della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – U.O. Genio Civile di Belluno per l’esercizio 2016. Il conto giudiziale, depositato in data 2 aprile 2020, è stato reso da tre agenti contabili della Regione Veneto, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza della stessa Sezione n. 4 del 2020.
Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha evidenziato la presentazione di un unico documento di rendicontazione a fronte di una gestione plurisoggettiva e l’effettuazione di spese di carattere continuativo e programmabile, pur rientranti nelle tipologie consentite. In assenza di ammanchi, ha comunque concluso per la regolarità del conto e il discarico degli agenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la struttura del conto, articolato in quattro prospetti: il conto di sintesi della gestione, il conto analitico della gestione, il conto di sintesi per tipologia di spesa e il conto analitico per tipologia di spesa. La rendicontazione si riferisce all’ordine di accreditamento n. 1 del 06/04/2016, corrispondente a un’apertura di credito di € 116.125,00, e risulta corredata dei documenti richiesti dall’art. 139 c.g.c., tra cui i provvedimenti regionali di approvazione e parifica e la relazione dell’organo di controllo interno.
Il conto espone anticipazioni e pagamenti per complessivi € 75.526,73, con quadratura sostanziale. Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00. Emerge che, nel primo semestre, nessun fatto di gestione è stato posto in essere dall’agente titolare, ma in via ordinaria ed esclusiva dal sostituto; nel periodo successivo la gestione del titolare si è di regola alternata con quella del sostituto.
La Corte rileva che tale circostanza avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità. Il subagente, tuttavia, ha sottoscritto il conto in ogni sua parte, così come gli agenti principali. Il livello di specificità delle annotazioni del conto analitico, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, ha consentito la verifica dell’ammissibilità delle tipologie di spesa, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002, in attuazione dell’art. 23 della L.R. n. 6/1980.
Quanto alle spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità, che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile devono sorreggere il ricorso al fondo economale, il Collegio, considerato che le stesse sono connotate anche da utilità per l’ente, le ritiene non ostative all’approvazione del conto. In assenza di ammanchi, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi a discarico; non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio in assenza di statuizione di condanna.
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Nota della Redazione
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