Recupero indebito pensionistico e buona fede del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 329 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e alla tabella F, il decorso del tempo non consuma il potere dell’INPS di procedere al recupero, ma oltre il termine annuale spetta al giudice di merito valutare se l’indebito sia ripetibile. Alla stregua della sentenza n. 4/2008 delle Sezioni riunite, non trova applicazione l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 e va applicata la normativa dell’art. 9 legge n. 428/1985 e dell’art. 5 d.P.R. n. 429/1986. Non sono invocabili nel giudizio pensionistico contabile l’art. 52 legge n. 88/1989 e l’art. 13 legge n. 412/1991, riferendosi all’indebito della gestione privata INPS di competenza del giudice del lavoro. Sussiste la buona fede del pensionato che abbia dichiarato i propri redditi, quando il recupero intervenga oltre il termine annuale e l’ente non provi che esso dipenda da redditi non dichiarati; resta dovuto il recupero richiesto nei termini e calcolato al lordo.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l’INPS aveva chiesto il recupero dell’indebito del 2018, per gli anni 2011/2018, e del 2021, per gli anni 2020 e 2021. Ha dedotto di aver sempre presentato la dichiarazione dei redditi, ha eccepito la decadenza ai sensi dell’art. 13 legge n. 412/1991 e ha chiesto dichiararsi l’irripetibilità dell’indebito che, in ogni caso, andava contestato al netto dell’imposta e non al lordo.

L’INPS si è costituito rilevando che gli indebiti derivavano dal superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi propri con il trattamento ai superstiti, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e tabella F. Ha richiamato la sentenza n. 4/2008 delle Sezioni riunite e ha evidenziato di aver operato come sostituto d’imposta, con obbligo di rivalsa, osservando che solo con l’art. 150, comma 1, d.l. n. 34/2020 è stato introdotto nell’art. 10 del TUIR il comma 2 bis sulla restituzione al netto della ritenuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Le procedure di recupero derivano dal superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione e redditi previsti dalla tabella F allegata alla legge n. 335/1995. Richiamando la sentenza n. 4/2008 delle Sezioni riunite, il giudice contabile conferma che il decorso del tempo non consuma il potere dell’INPS, ma oltre il termine annuale spetta al giudice di merito stabilire se l’indebito sia ripetibile.

Quanto all’eccezione di decadenza, la Corte la ritiene non fondata. Il costante orientamento della giurisprudenza contabile, richiamato anche dalla Corte conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sent. n. 50/2019, esclude l’applicazione nel giudizio pensionistico dell’art. 52 legge n. 88/1989 e dell’art. 13 legge n. 412/1991, riferendosi essi all’indebito previdenziale e assistenziale della gestione privata, di competenza del giudice del lavoro. Viene inoltre richiamato l’art. 15 d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, in tema di verifica telematica delle situazioni reddituali.

Nel merito, la Corte distingue i due indebiti. Quello di € 12.315,53 è stato richiesto a distanza di molti anni; la ricorrente ha depositato le dichiarazioni dei redditi e l’INPS non ha provato che il recupero dipendesse da redditi non indicati nel modello 730 e non comunicati. Poiché il recupero è intervenuto oltre il termine annuale e il reddito era stato indicato, sussiste la buona fede della ricorrente, con conseguente dichiarazione di irripetibilità.

Quanto all’indebito di € 1.795,70, esso è stato richiesto nel 2021, a seguito della dichiarazione dei redditi dell’anno 2019, entro il termine previsto per la verifica. Non si pone quindi un problema di buona fede, stante la provvisorietà del trattamento nelle more della verifica. Sussiste pertanto il diritto dell’INPS al recupero della somma, correttamente calcolata al lordo in ragione del quadro normativo richiamato dal resistente.

Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con compensazione delle spese di lite e nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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