Indebito pensionistico INPS e buona fede del percettore: recupero tardivo irripetibile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 332 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e alla tabella F ivi allegata, trova applicazione la disciplina dell’art. 9 legge n. 428/1985 e dell’art. 5 d.P.R. n. 429/1986, non l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973. Il decorso del tempo non consuma il potere dell’INPS di procedere al recupero; tuttavia, oltre il termine annuale previsto dalla legge, spetta al giudice di merito valutare se l’indebito sia o meno ripetibile. Nel giudizio pensionistico contabile non si applicano l’art. 52 legge n. 88/1989 e l’art. 13 legge n. 412/1991, riferendosi all’indebito previdenziale della gestione privata. La buona fede del percettore, che abbia regolarmente dichiarato i redditi, rende irripetibile l’indebito richiesto ben oltre il termine annuale.

Il Fatto

La ricorrente impugna il provvedimento con cui l’INPS, nel 2022, ha intimato il recupero di un indebito di € 21.537,66 maturato nel periodo dall’1.11.2009 al 31.01.2023. La somma deriverebbe dal superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi propri con il trattamento ai superstiti.

La ricorrente eccepisce la prescrizione per il periodo dall’1.11.2009 al 30.11.2012 e la decadenza ai sensi dell’art. 13 legge n. 412/1991, deducendo di aver sempre presentato la dichiarazione dei redditi, e chiede dichiararsi l’irripetibilità e l’inesigibilità dell’indebito. L’INPS resiste, ritiene inconferente il richiamo all’art. 13 e invoca la sentenza n. 4/2008 delle Sezioni riunite e la giurisprudenza contabile.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile muove dalla fonte dell’indebito: l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, secondo cui gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti della tabella F. Su tale base richiama la sentenza n. 4/2008 delle Sezioni riunite, che ha imposto l’applicazione dell’art. 9 legge n. 428/1985 e dell’art. 5 d.P.R. n. 429/1986, escludendo l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973.

Da quella pronuncia la Corte trae il criterio decisivo: il decorso del tempo non consuma il potere di recupero dell’INPS, ma oltre il termine annuale di legge spetta al giudice di merito stabilire se l’indebito sia ripetibile. Il thema decidendum si sposta così dal piano dell’an del potere a quello della ripetibilità della somma.

Quanto all’eccezione di decadenza, il Collegio la ritiene infondata. Richiamando il costante orientamento della giurisprudenza contabile (Corte conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sent. n. 50/2019), esclude l’applicabilità nel giudizio pensionistico dell’art. 52 legge n. 88/1989 e dell’art. 13 legge n. 412/1991, riferendosi essi all’indebito previdenziale della gestione privata INPS, di competenza del Giudice del Lavoro. Il richiamo all’art. 15 d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, conferma il quadro delle comunicazioni telematiche dei dati reddituali.

Nel merito la Corte valorizza due elementi convergenti. Il recupero è stato richiesto a distanza di molti anni, ben oltre il termine annuale. La ricorrente ha depositato le dichiarazioni dei redditi e l’INPS non ha provato che il recupero dipenda da redditi non indicati nel modello 730 e non oggetto di specifica comunicazione. Ne trae la buona fede della percettrice e dichiara l’irripetibilità dell’indebito di € 21.537,66.

Il ricorso è pertanto accolto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *