Cessata materia del contendere su liquidazione pensione con aliquota 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 320 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta rideterminazione della prestazione nel corso del processo integra la cessata materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio. Il principio opera quando la pubblica amministrazione abbia effettivamente liquidato quanto richiesto con l’atto introduttivo, con applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 nella lettura delle Sezioni Riunite. La declaratoria di cessata materia presuppone la corrispondenza tra pretesa dedotta in giudizio e prestazione erogata, non essendo sufficiente un riconoscimento parziale o meramente dichiarativo. Le spese di lite sono compensate in ragione della definizione sopravvenuta della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e conseguente riconoscimento dell’aliquota fissa del 44 per cento.

L’INPS si è costituito rappresentando di aver già rideterminato la pensione secondo quanto disposto dalle Sezioni Riunite, con applicazione del 2,44 per cento, e di aver corrisposto gli arretrati con la rata di febbraio 2024, producendo la relativa documentazione. L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica oggetto della domanda è stata liquidata. La pretesa azionata con l’atto introduttivo riguardava l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva: proprio su tale voce l’Istituto è intervenuto, riconoscendo il diritto e adeguando il trattamento.

La decisione si fonda su un dato processuale essenziale. Il ricorrente ha ottenuto, nel corso del processo, la rideterminazione che costituiva l’oggetto della domanda. Non residua, pertanto, alcun interesse alla pronuncia di merito: la funzione del giudizio è già stata soddisfatta dal provvedimento dell’ente previdenziale.

La Corte qualifica la situazione in termini di cessata materia del contendere, istituto che governa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando la pretesa risulti integralmente soddisfatta. L’accertamento è di natura processuale: non si esamina la fondatezza della domanda nel merito, ma si verifica l’esaurimento dell’interesse alla pronuncia.

Il provvedimento non richiama specificamente le sentenze delle Sezioni Riunite, ma si limita a recepire la ricostruzione dell’Istituto, secondo cui la liquidazione è avvenuta conformemente a quanto dalle stesse disposto. Il percorso argomentativo resta quindi essenziale e ricostruisce la vicenda in termini di fatto sopravvenuto.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione tra le parti. La scelta è coerente con la definizione della lite per causa sopravvenuta, non imputabile a soccombenza. Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con nulla per le spese di giudizio e trasmissione alla Segreteria per gli adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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