Nessun obbligo di riversamento per il dipendente a tempo parziale ridotto (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 28 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno non è destinatario dell’obbligo di preventiva autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale, né dell’obbligo di riversamento dei compensi percepiti per attività esterna non autorizzata. L’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 esclude espressamente l’applicazione dei commi da 7 a 13 ai rapporti a tempo parziale ridotto. Ne deriva l’insussistenza di una responsabilità amministrativa per omesso riversamento, non essendo configurabile, in regime di tempo parziale, un obbligo di esclusiva da risarcire ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. Non può invocarsi la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 o dell’art. 1, comma 56-bis, legge n. 662/1996 per fondare un’obbligazione restitutoria che la legge speciale non prevede.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana ha citato in giudizio, tra gli altri, un dipendente del Comune di Belpasso, titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ridotto, non superiore al cinquanta per cento di quello a tempo pieno. Gli si contestava di aver svolto attività extraistituzionale non autorizzata presso altro Comune e di aver omesso di riversare i compensi percepiti per il periodo dal 2016 al 2021, con un danno erariale quantificato in euro 111.891,24.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda subordinata della Procura, richiamando l’esclusione normativa dei commi da 7 a 13 dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 per i rapporti a tempo parziale ridotto. La Procura ha appellato unicamente questo capo della decisione, dolendosi dell’erronea valutazione del combinato disposto dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, della qualificazione delle attività svolte e della ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo doloso.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’Appello affronta in via preliminare la questione di massima proposta dalla difesa, concernente un preteso bis in idem rispetto al danno subito dall’altro ente. Il Collegio rileva che il danno contestato al professionista è un danno da mancata entrata, mentre quello riferito all’ente conferente è un danno da spesa non dovuta, imputato a soggetti diversi. I fatti oggetto di prova e i danni sono distinti, sicché l’ipotesi di duplicazione è inconfigurabile.

Nel merito, applicando il principio della ragione più liquida, richiamato nelle Sezioni Unite n. 642 del 2015 e nella giurisprudenza contabile (Sez. App. siciliana n. 90 del 2024), la Corte conferma la sentenza impugnata. L’appellato si trovava in un rapporto a tempo parziale non superiore al cinquanta per cento, condizione che ai sensi dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 comporta l’esclusione dell’applicazione dei commi da 7 a 13.

La Sezione richiama l’art. 92, comma 1, TUEL, che consente ai dipendenti degli enti locali a tempo parziale di prestare attività presso altri enti purché autorizzati, e l’art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996. Tali previsioni, tuttavia, non valgono a fondare l’obbligo di riversamento contestato. A fronte dell’omessa richiesta di autorizzazione, per i dipendenti a tempo parziale l’ordinamento esclude espressamente sia l’obbligo di versamento, sia la responsabilità amministrativa per omesso riversamento, come affermato dalle SS.RR. n. 26/2019/QM/PROC. In regime di tempo parziale sarebbe del resto inconfigurabile un obbligo di esclusiva da risarcire nei termini tassativi dei commi 7 e 7-bis.

Il Collegio respinge anche la tesi della Procura secondo cui le conseguenze della violazione dei limiti ricadrebbero nell’alveo del divieto generale. Non si può invocare a fondamento dell’ipotesi accusatoria un obbligo di versamento violato e, al tempo stesso, ritenerne superflua la previsione normativa: la contraddizione non lo consente. Il primo motivo d’appello è respinto, con assorbimento dei restanti motivi. Le spese di giustizia, pari a euro 3000,00, sono poste a carico del Comune di Belpasso per soccombenza, ai sensi dell’art. 31 c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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