Art 54 dPR 1092/1973 solo su quota retributiva sistema misto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 322 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 trova applicazione esclusivamente ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, cioè in favore del personale che al 31 dicembre 1995 poteva far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Al pensionato che al 31 dicembre 1995 ha maturato almeno diciotto anni di anzianità contributiva e che, pertanto, è destinatario della liquidazione interamente retributiva ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, l’aliquota più favorevole prevista dalla norma di settore non è applicabile. Il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, elaborato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM e poi esteso alle Forze di polizia a ordinamento civile, si riferisce espressamente alla sola quota retributiva. Il beneficio del moltiplicatore di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, quando inserito nel calcolo, resta privo di effetti sull’importo liquidato per effetto del doppio calcolo imposto dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, che impone di mettere in pagamento il risultato più basso.
Il Fatto
Il ricorrente, già Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, è titolare di pensione di anzianità a decorrere dal 10 febbraio 2022, liquidata con il sistema retributivo. Dal decreto di pensione emergeva il mancato riconoscimento dei benefici di calcolo invocati e, in particolare, l’applicazione dell’aliquota dell’art. 44 in luogo di quella dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, riservata al personale militare.
Il pensionato ha quindi chiesto il ricalcolo del trattamento con la norma di settore e con i benefici di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, oltre arretrati, accessori e spese. L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza della domanda: il ricorrente non rientrerebbe tra i destinatari dell’art. 54 perché al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva superiore a diciotto anni; il moltiplicatore, pur inserito nel calcolo, non avrebbe prodotto effetti per l’operare del doppio calcolo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, che per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 determina la pensione con il sistema c.d. misto, somma di una quota retributiva per le anzianità anteriori a quella data e di una quota contributiva per le anzianità successive. Il successivo comma 13 prevede invece che, per chi al 31 dicembre 1995 può far valere almeno diciotto anni di anzianità contributiva, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo.
Da questa distinzione il giudice trae la conseguenza centrale: l’applicazione del criterio interamente retributivo è irrimediabilmente ostativa all’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La pensione liquidata con tale sistema non presenta, infatti, una quota retributiva parametrata all’anzianità al 31 dicembre 1995 e una quota contributiva parametrata all’anzianità dal 1° gennaio 1996, ed è già assistita dai benefici propri del sistema interamente retributivo.
Il Collegio richiama sul punto Corte conti, Sez. II d’appello, n. 405/2022, n. 310/2022, n. 110/2022, n. 482/2021 e n. 99/2021. Sottolinea inoltre che il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, elaborato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM e poi esteso dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, concerne espressamente il calcolo della sola quota retributiva in favore di personale con meno di diciotto anni al 31 dicembre 1995.
Quanto al secondo motivo, la Corte esamina l’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, che vieta di superare l’importo che sarebbe stato liquidato con le regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero. Il beneficio dei contributi figurativi è stato inserito nel calcolo, ma non ha prodotto alcun effetto sull’importo liquidato: il doppio calcolo impone di porre a confronto i due risultati e di erogare quello più basso.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite e nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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