Danno all’immagine della P.A.: quantificazione equitativa e rilevanza del giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 88 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, l’accertamento con sentenza penale passata in giudicato di un reato commesso in danno dell’Amministrazione di appartenenza, unitamente alla prova del clamor fori, integra gli estremi del danno ex art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, da leggersi in uno con l’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994. La quantificazione del danno all’immagine, demandata al criterio equitativo, deve essere ancorata alla portata concreta della vicenda di rilievo erariale, valutando la limitata gravità dell’azione criminosa accertata, la circoscritta diffusione mediatica del fatto e la situazione reddituale del convenuto, sicché il dolo richiesto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 può essere escluso quando la condotta sia finalizzata unicamente ad avvantaggiare in modo inappropriato e contra legem un proprio congiunto.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio un vigile urbano del Comune di Noragugume, per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al risarcimento del danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza. La condotta contestata, accertata con sentenza penale irrevocabile, era consistita nell’avere il convenuto, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale, minacciato un cittadino per indurlo a rinunciare all’assegnazione di una casa popolare, al fine di favorire una propria congiunta. La vicenda aveva avuto risonanza mediatica, essendo stata divulgata a mezzo stampa. Il convenuto, costituitosi, non contestava l’an, ma il quantum, proponendo una soluzione risarcitoria contenuta nel limite di euro 10.000,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto l’azione della Procura parzialmente fondata, affermando la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità per danno all’immagine. Quanto all’elemento oggettivo, la Corte ha valorizzato la sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, per un reato commesso in danno della Pubblica Amministrazione, nonché l’allegazione di articoli di stampa quali elementi comprovanti il clamor fori.
Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ha escluso la sussistenza del dolo, ravvisando piuttosto una condotta connotata da colpa grave. Pur avendo il pubblico ufficiale agito volontariamente, la sua intenzione non era quella di nuocere all’Amministrazione, ma di avvantaggiare in modo inappropriato e contra legem la posizione di una persona a lui vicina.
In punto di quantificazione, la Corte ha richiamato i criteri equitativi di cui all’art. 1226 c.c., ancorandoli alla concreta portata della vicenda di rilievo erariale. Ha considerato la limitata portata dell’azione criminosa accertata, la circoscritta risonanza mediatica del fatto e la situazione reddituale del convenuto, pensionato, che aveva manifestato la volontà di risarcire il danno. Su tali basi, il danno all’immagine è stato liquidato in misura equitativa in euro 10.000,00, comprensivi della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali sino all’effettivo pagamento, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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