Controllo PNRR: presa d’atto della conclusione dell’intervento e richiamo agli obblighi di rendicontazione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 56 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione delle risorse del PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti, anche attraverso il confronto tra le dichiarazioni del soggetto attuatore e i dati del sistema informativo ReGiS. Tale attività è finalizzata a garantire l’economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e non instaura un automatismo tra esito del controllo e responsabilità dei funzionari. La Sezione, all’esito dell’istruttoria, può prendere atto della conclusione dell’intervento, ferma restando l’eventuale emersione di profili di criticità in distinti procedimenti. Gli enti locali sono comunque tenuti al rispetto degli obblighi di diligenza qualificata nella gestione, rendicontazione e conservazione della documentazione relativa alle risorse PNRR.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato un procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, sull’intervento finanziato dal PNRR per l’acquisto di beni e la realizzazione di un parco con percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera, identificato dal CUP n. B54J23000210005, di competenza del Comune di Torella dei Lombardi (AV) in qualità di soggetto attuatore.
Il progetto, del valore complessivo di € 28.500,00, è stato finanziato con un contributo riconosciuto con decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 22/03/2023. L’ente, in riscontro alla nota istruttoria, ha dichiarato l’avvenuta conclusione dell’intervento, eseguito dalla società affidataria, con la sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/08/2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente inquadrato l’attività di controllo nell’ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall’art. 100 Cost. e dall’art. 3 della legge n. 20/1994, precisando che la verifica sulla gestione delle risorse PNRR non incide sulla legittimità degli affidamenti, né sulla spettanza degli incentivi alle funzioni tecniche, profili estranei all’odierno procedimento.
L’esame istruttorio ha riguardato la gestione amministrativa e contabile dell’intervento. Il Comune ha documentato l’iter procedurale: l’affidamento della fornitura tramite MEPA con ordinativo di esecuzione immediata, l’esecuzione della prestazione, le verifiche di conformità e la successiva liquidazione della fattura, in parte a valere sull’acconto del 10% trasferito dal MEF e per il saldo a seguito della presentazione della documentazione certificata dal RUP.
Quanto ai profili economico-finanziari, l’ente ha chiarito che l’accertamento dell’entrata è avvenuto sulla base del decreto di riconoscimento del contributo, senza ricorrere ad anticipazioni ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.l. n. 152/2021 e dell’art. 15, commi 3 e 4, del d.l. n. 77/2021, atteso che le risorse risultavano già impegnate e spese. Ha inoltre escluso la necessità di aggiornare i quadri economici, dichiarando le risorse sufficienti alla copertura degli interventi.
La Sezione, verificata la coerenza dei dati dichiarati con quelli risultanti dal sistema ReGiS, ha rilevato la presenza di trasferimenti per l’importo complessivo di € 28.499,99, inclusivo del saldo finale di € 19.499,99, registrato a sistema con data di erogazione del 24/06/2025. Ha, inoltre, preso atto della conclusione dell’intervento, ma ha stigmatizzato la mancata allegazione della documentazione relativa ad alcuni trasferimenti, pur registrati a sistema.
Alla luce di ciò, la Sezione ha richiamato l’attenzione degli organi dell’ente sugli obblighi di diligenza qualificata inerenti alla gestione, rendicontazione e conservazione della documentazione afferente alle risorse del PNRR, precisando che restano fermi eventuali approfondimenti in sede di controllo sulla regolarità della gestione finanziaria.
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