Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 238 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, qualora una vicenda sopravvenuta elimini l’utilità perseguita dal ricorrente, viene meno l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c., applicabile in forza del rinvio dinamico dell’art. 7 c.g.c. Il giudice deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito. La carenza di interesse opera sia quando la vicenda sopravvenuta incida in senso favorevole sia quando incida in senso sfavorevole sulla sfera del destinatario, purché risulti oggettivamente incompatibile con il conseguimento della situazione di vantaggio perseguita. La definizione del giudizio su questione preliminare giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., fermo il principio di gratuità delle cause previdenziali.
Il Fatto
Con ricorso depositato l’11 dicembre 2024, il ricorrente ha adito la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico in misura pienamente perequata. Ha invocato il meccanismo dei tre scaglioni di cui all’art. 69, comma 1, legge n. 388/2000, in luogo del sistema a sei fasce dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, impugnando il rigetto opposto dall’INPS alla richiesta di ricalcolo per il biennio 2023-2024.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale delle disposizioni vigenti per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. e del diritto dell’Unione Europea, chiedendo in via preliminare la rimessione delle questioni alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 14 febbraio 2025. Successivamente il ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto verificato la permanenza dell’interesse concreto e attuale alla pronuncia giurisdizionale, interesse che deve sussistere fino alla decisione che conclude il processo. La mancata presenza del patrocinio del ricorrente all’udienza pubblica è stata valutata ai fini di tale verifica.
Nel caso di specie, le questioni sollevate nel ricorso risultano affrontate nella sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, che ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al taglio della rivalutazione pensionistica. Di qui il venir meno dell’interesse ad agire.
Il Collegio ha applicato l’istituto dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del rinvio dinamico dell’art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile e dell’elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.
La motivazione precisa i presupposti dell’istituto. La sopravvenuta carenza di interesse si verifica ogni volta che vicende successive all’atto impugnato incidano sulla sfera del destinatario, in senso favorevole o sfavorevole, così da eliminare ogni ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio. Si realizza una situazione oggettivamente incompatibile con il conseguimento dell’utilità o della situazione di vantaggio perseguita dal ricorso. La Corte richiama in proposito Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 29.01.2003 e Cons. Stato, sez. VI, n. 4440 del 31.07.2003.
Preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, il giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in ragione del principio di gratuità delle cause previdenziali posto dall’art. 10, legge n. 533/1973, cui la giurisprudenza contabile attribuisce carattere di generalità. Quanto alle spese di lite, la definizione su questione preliminare giustifica l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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