Cessata materia del contendere per riliquidazione del trattamento pensionistico (Corte dei Conti Sez. I App. n. 30 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile in materia pensionistica, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento previdenziale da parte dell’ente, conforme alle pretese dell’appellante, determina la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Il Collegio prende atto della definizione del rapporto e non procede all’esame del merito dell’impugnazione. La compensazione delle spese del doppio grado è giustificata dalla soccombenza virtuale reciproca, dalla non univocità dei precedenti sulla questione al tempo della domanda e dal sopravvenuto quadro ordinamentale.
Il Fatto
L’appellante, già agente di polizia penitenziaria, collocato in quiescenza con un’anzianità di servizio al 31.12.1995 superiore a quindici anni e inferiore a diciotto, aveva adito il giudice di prime cure per ottenere il riconoscimento dell’aliquota pensionabile del 44%, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, in luogo di quella meno favorevole applicata. Il ricorso era stato rigettato con la sentenza n. 1028/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, con condanna alle spese.
Proposto appello, l’appellante ha dedotto la violazione del richiamato art. 54 t.u. pens. e dell’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021. All’esito della prima udienza, in assenza di costituzione dell’ente, il Collegio ha disposto la rinotifica della citazione per mancato rispetto del termine a comparire, ex art. 86, comma 10, c.g.c. Costituitosi l’INPS, la questione è giunta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Nel costituirsi, l’ente appellato ha evidenziato di avere già provveduto, in data 10.1.2024, con accredito sul rateo di aprile, alla riliquidazione del trattamento pensionistico dell’appellante secondo i dettami dell’art. 1, commi 101-102, l. n. 234/2022, mediante rivalutazione dei periodi contributivi fino al 31.12.1995 al 2,44% a decorrere dal 1.1.2022. L’INPS ha pertanto concluso per la cessata materia del contendere.
Il Collegio ha preso atto che la riliquidazione è intervenuta medio tempore, in conformità alle pretese dell’appellante, come emendate in sede di precisazione delle conclusioni in udienza. Su questa base ha dichiarato la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, di riflesso, a impugnare la sentenza di prime cure.
Quanto alle spese di difesa del doppio grado, la Corte le ha compensate. La decisione si fonda su tre ragioni concorrenti: la complessiva soccombenza, sia pure virtuale, parziale e reciproca delle parti; la non univocità dei precedenti giurisprudenziali sulla questione al tempo della proposizione della domanda; il sopravvenuto quadro ordinamentale che ha modificato il contesto normativo di riferimento.
Non vi è invece luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali. La pronuncia definisce così il giudizio senza esaminare il merito dell’appello, in ragione del venir meno dell’interesse del ricorrente per effetto della condotta satisfattiva dell’ente.
Nota della Redazione
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