Dipendente pubblico con doppio lavoro: danno erariale al netto delle imposte (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 214 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che svolga attività extralavorativa vietata in modo assoluto, o astrattamente autorizzabile ma non autorizzata, è tenuto al riversamento in favore dell’amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti, a titolo di responsabilità amministrativa tipizzata ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001. Il danno erariale va determinato al netto delle ritenute IRPEF e delle addizionali già versate dal dipendente, non al lordo. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste quale che sia la data di espletamento dell’attività, anche anteriore alla novella del 2012, e anche per le attività assolutamente incompatibili ex art. 60 d.P.R. n. 3 del 1957, per le quali la lesione del principio di esclusività è più grave.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un assistente amministrativo, addetto al personale ATA presso istituti scolastici lombardi, per avere svolto dal 2008 al 2023 un’attività di cameriere presso una struttura privata, in costanza del rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica. La duplicazione lavorativa emergeva da una segnalazione di un dirigente scolastico, da verifiche presso l’INPS e da accertamenti della Guardia di Finanza.
Per tali condotte il dipendente era stato licenziato nel 2023. La Procura chiedeva la condanna al pagamento di euro 22.177,81, corrispondenti agli introiti extralavorativi, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il convenuto, evocato ritualmente, rimaneva contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione ribadisce anzitutto la propria giurisdizione esclusiva sul mancato versamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001. Il comma 7-bis, introdotto dalla legge n. 190 del 2012, non è disposizione innovativa, ma si pone in rapporto di continuità con l’orientamento già consolidato, secondo il principio tempus regit actum. La giurisdizione sussiste dunque anche per fatti anteriori alla novella.
Nel merito, le risultanze istruttorie comprovano l’espletamento doloso di attività extralavorativa non autorizzata, in violazione degli artt. 60 ss. d.P.R. n. 3 del 1957, richiamati dall’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001. La Sezione richiama la lettura costituzionalmente orientata secondo cui, in attesa di nomofilachia delle Sezioni Riunite, l’attività assolutamente incompatibile è equiparata a quella autorizzabile ma non autorizzata quanto alle conseguenze contabili.
Il punto centrale attiene alla quantificazione. In consapevole dissenso con la tesi delle Sezioni Riunite n. 13/QM del 2021, la Sezione afferma che l’importo va calcolato al netto e non al lordo, in ragione del vantaggio comunque conseguito dall’amministrazione finanziaria e dalla comunità amministrata. Non avendo la Procura sviluppato tale calcolo, il Collegio vi provvede officiosamente sulla base della documentazione in atti.
Dalle certificazioni uniche e dai modelli 770 emergono trattenute IRPEF e addizionali per euro 5.662. Detratto tale importo, la condanna è fissata in euro 16.949,81, somma già rivalutata, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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