Sospensione cautelare degli effetti della diffida comunale sulla CIL per strutture precarie stagionali (TAR Puglia n. 443 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris non richiede una valutazione definitiva nel merito, ma soltanto una prognosi di fondatezza del ricorso. Qualora la questione di diritto dedotta, concernente l’applicabilità dell’Allegato A, punto A.16, del D.P.R. n. 31/2017 alla installazione temporanea di strutture precarie, richieda un approfondimento in sede di merito, il giudice amministrativo può accordare la sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti impugnati al fine di consentire una decisione re adhuc integra. La sospensione cautelare non equivale al conseguimento del titolo autorizzativo di competenza dell’Amministrazione, che resta subordinato all’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, operante in un comprensorio balneare, aveva presentato una comunicazione di inizio lavori (CIL) per l’installazione temporanea di strutture precarie stagionali in una zona costiera, ai sensi della disciplina sul procedimento unico di cui al D.P.R. n. 31/2017, nonché una S.C.I.A. per l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.
L’Amministrazione comunale, all’esito di una verifica istruttoria, aveva tuttavia emesso una diffida all’esecuzione degli interventi, dichiarando la non applicabilità dell’Allegato A, punto A.16, del citato D.P.R., con conseguente annullamento d’ufficio della pratica SUAP e archiviazione della S.C.I.A. Avverso tali atti e contro i successivi provvedimenti di conferma e di ordine di rimozione delle opere, la società aveva proposto ricorso con domanda cautelare e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, riunita la camera di consiglio, ha ritenuto che la natura del pregiudizio dedotto e la complessità delle questioni giuridiche sollevate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti giustificassero un approfondimento in sede di merito.
In particolare, il collegio ha evidenziato l’opportunità di consentire al Tribunale una pronuncia re adhuc integra, ovvero quando la situazione di fatto e di diritto non sia stata pregiudicata dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Tale esigenza ha imposto la sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti gravati, in attesa della trattazione del merito, fissata in udienza pubblica.
Il Tribunale ha inoltre precisato che la presente statuizione cautelare non può essere considerata equipollente al conseguimento del titolo autorizzativo di competenza dell’Amministrazione. In altri termini, la sospensione cautelare non attribuisce alcun diritto alla società ricorrente, ma si limita a preservare la situazione esistente fino alla decisione definitiva del giudizio.
Infine, il collegio ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della complessità delle questioni trattate e della natura interinale della decisione.
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Nota della Redazione
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