Cessata la materia del contendere per avvenuta soddisfazione della pretesa (TAR Puglia n. 1155 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione, dopo la notifica della sentenza passata in giudicato, comunichi di aver attivato il beneficio economico riconosciuto dal titolo esecutivo, la pretesa azionata deve ritenersi integralmente soddisfatta e il ricorso va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente rende superfluo l’esame delle domande proposte, non residuando alcuna utilità da assicurare in sede di esecuzione del giudicato. La pronuncia di cessazione della materia del contendere, adottata ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., non presuppone un accertamento nel merito della fondatezza del ricorso, né una verifica della legittimità del comportamento amministrativo, ma costituisce mero riscontro del venir meno dell’interesse alla decisione.

Il Fatto

La ricorrente, docente già vittoriosa in sede di giudizio ordinario, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio economico c.d. bonus. La pronuncia era stata notificata all’amministrazione scolastica ed era divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini.

Non avendo ricevuto l’effettiva erogazione del beneficio, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunicava, con nota dell’ufficio territorialmente competente, l’avvenuta attivazione del bonus in favore della ricorrente. Quest’ultima, preso atto della sopravvenuta soddisfazione, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato come la comunicazione dell’avvenuta attivazione del bonus, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, integrasse una sopravvenienza idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata in sede di esecuzione del giudicato. L’utilità richiesta dalla ricorrente era stata, infatti, conseguita, con la conseguenza che alcun ulteriore provvedimento esecutivo era necessario.

Il Collegio ha quindi ritenuto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, trattandosi di vicenda nella quale l’interesse sostanziale sotteso all’azione di ottemperanza era venuto meno per effetto dell’intervenuto adempimento dell’amministrazione. La declaratoria è stata adottata anche valorizzando l’espressa richiesta in tal senso formulata dalla parte ricorrente, che aveva così manifestato la propria soddisfazione.

Quanto alle spese di lite, il TAR ha disposto la compensazione, facendo applicazione del principio per cui, in caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’avvenuto adempimento sopravvenuto, non ricorrono i presupposti per una condanna alle spese, specie in assenza di una soccombenza virtuale accertabile. La definizione del giudizio in rito ha, infine, reso superfluo ogni ulteriore approfondimento in ordine alle domande proposte, non residuando questioni da decidere nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *