Presa in carico della rete acquedottistica e oneri manutentivi al Comune (TAR Calabria n. 642 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presa in carico, da parte del Comune, delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dal lottizzante in esecuzione di una convenzione urbanistica determina la cessazione della materia del contendere sulle domande di annullamento dei provvedimenti che avevano negato o subordinato tale acquisizione. Una volta acquisita la titolarità della rete al patrimonio indisponibile, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria gravano sul Comune, quale conseguenza del suo compito istituzionale di gestire e vigilare sulle infrastrutture pubbliche. L’amministrazione non può, quindi, far gravare detti oneri su un soggetto privato.
Il Fatto
Il ricorrente, un condominio di un insediamento residenziale, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 541 del 4 aprile 2022, con cui il Comune aveva negato l’acquisizione della rete acquedottistica della lottizzazione convenzionata al proprio patrimonio, subordinandola all’esito di una verifica tecnica degli impianti. Il condominio ha chiesto l’accertamento dell’avvenuta presa in carico in forza delle convenzioni urbanistiche del 1995 e del 2002, ovvero, in via subordinata, l’obbligo del Comune di acquisire le opere, con i conseguenti oneri manutentivi.
Dopo i motivi aggiunti avverso la nota di diniego prot. n. 96408 del 14 novembre 2023, l’amministrazione ha adottato la determinazione dirigenziale n. 3626 del 12 dicembre 2024, disponendo l’acquisizione della rete al patrimonio comunale, ma ponendo a carico del condominio gli oneri di manutenzione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’amministrazione, stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta determinazione n. 3626 del 12 dicembre 2024 ha, infatti, disposto l’acquisizione della rete al patrimonio comunale, riconoscendone la conformità tecnica.
Tale provvedimento ha integralmente sostituito la determinazione n. 541 del 2022 e la nota n. 96408 del 2023, soddisfacendo il nucleo essenziale della pretesa del ricorrente mediante il passaggio della titolarità della rete al Comune. Ne consegue la cessazione della materia del contendere sulle domande di annullamento.
Il Collegio ha, dunque, ritenuto superfluo dar corso alla verificazione richiesta, essendo gli elementi già acquisiti al fascicolo esaustivi nel documentare l’avvenuta acquisizione e la funzionalità della rete.
Quanto agli oneri manutentivi, il Tribunale ha osservato che l’acquisizione della rete al patrimonio comunale comporta, quale conseguenza della titolarità del bene, il trasferimento all’amministrazione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha affermato che le opere di urbanizzazione sono funzionali alla gestione di servizi pubblici a carico del Comune territorialmente competente, con la conseguenza che, una volta regolarmente eseguite dal lottizzante, debbono essere acquisite dal Comune, che deve provvedere alla loro manutenzione e gestione nell’interesse generale della collettività.
Una volta effettuata la presa in carico, pertanto, gravano sul Comune tutti gli oneri di manutenzione, quale conseguenza del compito istituzionale di realizzare, gestire, manutenere e vigilare sulle infrastrutture pubbliche nel territorio di competenza. Il Collegio ha infine compensato le spese di lite tra le parti, in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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