Cessazione accoglienza e obbligo di raccordo con sistema SAI (TAR Toscana n. 158 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di accoglienza non possono essere revocate con effetto immediato quando il beneficiario sia titolare di protezione sussidiaria e versi in condizione di vulnerabilità accertata. In applicazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, la Prefettura deve preventivamente raccordarsi con gli enti locali e il Servizio Centrale SAI per assicurare la continuità dell’assistenza nel passaggio alla seconda accoglienza. Il mero sollecito al SAI, in assenza di posti fruibili, non integra adempimento satisfattivo e non legittima la cessazione: sussiste un obbligo di risultato volto a reperire strutture adeguate alle esigenze specifiche del soggetto vulnerabile.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di protezione sussidiaria riconosciuta dalla Commissione Territoriale per un disturbo post traumatico da stress conseguente a torture subite, riceveva dalla Prefettura la comunicazione di cessazione delle misure di accoglienza, seguita da una proroga di soli dieci giorni in ragione della vulnerabilità accertata.

Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo la violazione della normativa nazionale e unionale sulla tutela rafforzata dei vulnerabili e l’omesso inserimento nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Il Ministero dell’Interno si costituiva, eccependo l’avvenuto sollecito al Servizio Centrale SAI e la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’accoglienza, distinguendo la prima fase, regolata dal d.lgs. n. 142/2015 e di competenza prefettizia, dalla seconda fase, riconducibile all’art. 1-sexies d.l. n. 416/1989 e affidata al SAI. Il riconoscimento della protezione determina il passaggio dal primo al secondo sistema.

Per i soggetti vulnerabili l’art. 17 d.lgs. n. 142/2015 impone misure adeguate alla situazione specifica, in coerenza con gli artt. 17 e 21 direttiva 2013/33/UE. L’art. 9, comma 1-bis, consente l’accoglienza nel SAI nel limite dei posti disponibili, mentre gli artt. 9 e 11 pongono in capo alla Prefettura il compito di individuare la struttura più adeguata in attesa del trasferimento.

La Corte richiama la giurisprudenza unionale (Corte UE, Terza Sezione, 1° agosto 2025, causa C-97/24), secondo cui l’esaurimento temporaneo dei posti non esime lo Stato dall’assicurare condizioni materiali dignitose, e la propria precedente pronuncia (TAR Toscana n. 1668 del 2025), che esclude la sufficienza della mera iscrizione in lista d’attesa.

In applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, la Prefettura non può disporre l’immediata cessazione, ma deve coordinarsi con gli enti locali per garantire la continuità dell’accoglienza. Il Tribunale richiama sul punto TAR Veneto n. 773 del 2025 e TAR Lazio n. 16454 del 2023. Il solo sollecito al SAI non è adempimento satisfattivo, con conseguente infondatezza dell’eccezione di cessazione della materia del contendere. I provvedimenti sono annullati; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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