Rinnovo permesso di soggiorno e onere di allegazione dei gravi motivi (TAR Toscana n. 159 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 impone all’Amministrazione di valutare i nuovi elementi favorevoli allo straniero sopravvenuti dopo la domanda, ma solo se esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo. I gravi e comprovati motivi che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, giustificano l’assenza dal territorio nazionale oltre dodici mesi debbono essere allegati nel procedimento, non potendo l’onere della prova gravare sull’Amministrazione. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 pone l’interessato nelle condizioni di produrre le proprie giustificazioni: il suo mancato esercizio non configura difetto di istruttoria né omesso soccorso istruttorio ex art. 6 della medesima legge.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera soggiornante in Italia dal 2005 e titolare di un permesso per motivi familiari con scadenza al 05.03.2022, presentava nel settembre 2021 istanza di rinnovo. Nell’ottobre 2021 si recava nel Paese d’origine per assistere il padre gravemente malato e vi rimaneva fino al maggio 2023, trattenutavi anche dalle restrizioni agli spostamenti imposte dal Governo cinese per la politica “zero Covid”. Rientrata in Italia, si presentava all’Ufficio Immigrazione nel gennaio 2024 e depositava la documentazione aggiornata sul rapporto di lavoro e sulla residenza.
Con preavviso di rigetto l’Amministrazione contestava l’assenza dal territorio nazionale per oltre dodici mesi consecutivi; non seguivano osservazioni. Il Questore rigettava quindi l’istanza di rinnovo e disponeva il ritiro del titolo precedente. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, ottenendo in sede cautelare l’accoglimento dell’istanza per ragioni di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso, incentrato su un unico motivo che lamenta la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, dell’art. 3 della stessa legge sul difetto di motivazione, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 6 sul soccorso istruttorio. La censura principale riguarda l’asserita fondatezza del diniego su un motivo nuovo, non rappresentato nel preavviso: l’Amministrazione avrebbe cioè valorizzato l’uscita dal territorio Schengen in data anteriore a quella contestata.
Il giudice ritiene la doglianza non persuasiva. Le ragioni giuridiche della decisione si sorreggono anche sui dati già portati a conoscenza dell’interessata con il preavviso, e la circostanza ulteriore non risulta influente sul contenuto del provvedimento né sul ricorrere dei presupposti normativi del diniego.
Sul versante sostanziale, il Tribunale rileva che dagli atti emerge come la ricorrente si sia attivata per reperire la documentazione medica paterna e la certificazione del legame di parentela, ma le certificazioni siano state rilasciate dal notaio estero solo nel settembre 2024. Non vi è però traccia di alcuna comunicazione intermedia alla Questura — PEC, istanza di proroga o nota esplicativa — per informarla dell’attività di reperimento in corso. L’Amministrazione, dal canto suo, riferisce di aver contattato tre volte l’interessata prima del preavviso, senza risposta a causa dell’assenza dal territorio.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 riferisce i nuovi elementi favorevoli a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto, restando irrilevanti i fatti sopravvenuti o non resi noti e non ricavabili aliunde. Il giudizio di legittimità va condotto secondo il principio tempus regit actum, con riferimento al momento di adozione del provvedimento.
Quanto agli impedimenti da Covid-19, il Tribunale, pur riconoscendone in astratto la natura di forza maggiore di carattere notorio, osserva che nella specie l’Amministrazione si era posta, mediante il preavviso di rigetto, nelle condizioni di consentire la produzione delle informazioni sopravvenute. È la ricorrente a non aver esercitato le proprie facoltà, non potendo imputare all’Amministrazione la mancata considerazione di circostanze che non avrebbe potuto conoscere. L’onere della prova sui gravi motivi dell’assenza grava infatti sull’interessato. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità dei fatti.
Nota della Redazione
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