Cessazione dalla ferma per guida in ebbrezza senza sospensione del disciplinare (TAR Lazio n. 16178 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1393 c.o.m., nella formulazione conseguente alla novella di cui all’art. 15, comma 1, legge n. 124/2015, rimette all’Amministrazione l’attivazione, la prosecuzione e la conclusione del procedimento disciplinare anche in pendenza di quello penale. La pregiudiziale penale è ripristinata solo in via eccezionale: per i fatti commessi nello svolgimento delle funzioni o in adempimento di doveri di servizio, oppure, per le infrazioni punibili con sanzioni di stato, nei casi di particolare complessità dell’accertamento o di insufficienza degli elementi conoscitivi. La valutazione della proporzionalità e della graduazione della sanzione costituisce giudizio di merito e sfugge al sindacato del giudice amministrativo, salvo i sintomi di eccesso di potere per manifesta illogicità o contraddittorietà. Le sanzioni di stato non sono graduabili.
Il Fatto
Il ricorrente, Carabiniere in ferma volontaria quadriennale, in servizio presso una Stazione dell’Arma, nella notte del 4 novembre 2022, libero dal servizio e alla guida della propria autovettura, perdeva il controllo del mezzo e impattava contro il muro di cinta di una proprietà privata in un quartiere semicentrale di Roma. Trasportava una collega, anch’essa in ferma; entrambi riportavano lesioni con prognosi iniziale di trenta giorni. Gli accertamenti evidenziavano un tasso alcolemico superiore a 1,3 g/l.
Esaurita l’inchiesta formale e acquisito il nulla osta dell’A.G., la Commissione di disciplina giudicava il militare non meritevole di permanere in ferma. Il Comando Generale dell’Arma disponeva quindi la cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare ai sensi degli artt. 951, comma 1, e 1357, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010. Il ricorrente impugnava l’atto, deducendo la violazione dell’art. 1393 c.o.m. e la lesione dei principi di proporzionalità e gradualità. La domanda cautelare era respinta e il Consiglio di Stato confermava in sede di appello cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la violazione dell’art. 1393 c.o.m. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 3797/2023, rileva che la norma affida all’Amministrazione la scelta se attendere o meno l’esito del processo penale. La pregiudiziale opera per i fatti compiuti in adempimento di doveri di servizio, ipotesi pacificamente estranea alla vicenda, ovvero, per le infrazioni di maggior gravità, in presenza di particolare complessità dell’accertamento o di elementi conoscitivi insufficienti.
Nessuna delle due condizioni ricorre. Il fatto è circoscritto e chiaro nella dinamica, descritto nel verbale degli agenti intervenuti e nella documentazione acquisita dall’Autorità Giudiziaria; la difesa non contesta la ricostruzione dell’incidente né lo stato di ebbrezza. Il motivo è quindi respinto.
Quanto alla motivazione, il provvedimento richiama per relationem i riferimenti normativi e gli atti del procedimento, consentendo di ricostruire l’iter logico seguito. L’addebito è stato perimetrato fin dall’avvio e il contraddittorio è stato pienamente assicurato.
Sul versante della proporzionalità, il Collegio osserva che, alla luce degli artt. 951, comma 1, e 1357 c.o.m., la condotta difficilmente poteva essere punita con una mera sanzione di corpo, data la sua oggettiva gravità. Rilevano l’entità del sinistro, le lesioni riportate dagli occupanti e il lungo periodo di assenza dal servizio, nonché lo status del militare, titolare delle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e chiamato al servizio di polizia stradale. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 4145/2020 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5700/2018, il Tribunale ribadisce che le valutazioni dell’Amministrazione sono connotate da ampia discrezionalità e che le sanzioni di stato non ammettono graduazione.
Il Collegio valorizza infine la condizione di ferma quadriennale, assimilabile a un periodo di prova, e il precedente disciplinare di corpo, ritenendo non convincente la tesi del ricorrente sulla irrilevanza della condotta tenuta durante il corso formativo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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