Rigetto RVC non è autotutela ma verifica del requisito dichiarato in ammissione (Cons. Stato n. 1241 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto della richiesta di verifica e certificazione dei certificati bianchi non costituisce esercizio del potere di autotutela, ma espressione del potere di verifica e controllo connaturato al procedimento di incentivazione, di natura doverosa ed esito vincolato. L’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura e l’accoglimento delle precedenti RVC non hanno effetti vincolanti sulle successive determinazioni, non essendo ravvisabile alcun affidamento del privato rispetto ad atti del medesimo procedimento. Il requisito della destinazione dell’intervento ai progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione va verificato alla stregua delle dichiarazioni rese dall’istante in sede di ammissione, con onere sullo stesso di provare il fatto contrario alla presunzione di operatività dell’impianto alla data di collaudo. L’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, di natura eccezionale, non si applica ai provvedimenti di rigetto delle RVC.

Il Fatto

La società ricorrente, subentrata al soggetto proponente, aveva ottenuto dal Gestore l’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura per il revamping di un forno industriale, nonché l’accoglimento della prima richiesta di verifica e certificazione. La seconda RVC, relativa al periodo successivo, veniva invece respinta perché il progetto risultava già realizzato alla data di presentazione della proposta, in contrasto con il d.m. 28 dicembre 2012.

Impugnati il diniego, la nota di esito e il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame, il TAR Lazio respingeva i ricorsi riuniti. La società appellava deducendo violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, delle linee guida e dell’art. 56 d.l. n. 76/2020, oltre a vizi istruttori e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la qualificazione del provvedimento come atto di secondo grado. Il Gestore non ha riesaminato presupposti già valutati, ma ha verificato per la prima volta l’effettiva sussistenza del requisito di cui all’art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012. Nella proposta la società aveva dichiarato che il collaudo sarebbe intervenuto a metà marzo 2015; le istruttorie sulla PPPM e sulla prima RVC avevano riguardato profili tecnici e valori di baseline, con espressa riserva dei controlli futuri.

La documentazione acquisita in sede di osservazioni dimostra che il rifacimento era già completato il 30 gennaio 2015, residuando solo la verifica di conformità delle prestazioni. Il diniego va quindi ricondotto all’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011. Il potere di verifica non è autotutela e inerisce alla struttura del procedimento, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 10226 del 2025 e da Cons. Stato, sez. II, n. 4177 del 2025, nonché, tra le medesime parti, da Cons. Stato, sez. II, n. 947 del 2025.

Quanto alla data di prima attivazione, essa coincide con il collaudo ai sensi dell’art. 1 delle linee guida 9/11. Il foglio di collaudo risulta sottoscritto il 30 gennaio 2015, con sola annotazione a penna del 9 marzo 2015 su una voce. Grava sull’istante la prova del fatto positivo contrario alla presunzione di operatività, secondo il principio di vicinanza della prova. La locuzione in corso di realizzazione presuppone un progetto che non possa ancora generare risparmi energetici (Cons. Stato, sez. II, n. 9318 del 2025; sez. IV, n. 2808 del 2020).

Le garanzie procedimentali risultano rispettate, essendo la motivazione idonea a dar conto del mancato accoglimento delle osservazioni, senza onere di confutazione analitica. Sul quarto motivo, l’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 concerne solo annullamento d’ufficio e decadenza da incentivi già riconosciuti: la natura eccezionale della sanatoria osta all’interpretazione estensiva. La richiesta di decurtazione tra il 10 e il 50 per cento equivale ad acquiescenza e rinuncia all’azione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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