Divieto di ritorno: sufficiente giudizio prognostico ma durata da motivare (TAR Sicilia n. 1959 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione personale che incide sulla libertà di circolazione tutelata dall’art. 16 Cost. e presuppone un giudizio prognostico di pericolosità sociale, fondato su elementi di fatto da vagliare secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di sentenza irrevocabile di condanna. L’accertamento del requisito soggettivo e di quello oggettivo non richiede la previa definizione del procedimento penale, né la comunicazione di avvio del procedimento, data la natura cautelare e d’urgenza della misura. La durata del divieto di ritorno, ove ecceda il minimo legale di sei mesi, deve però trovare specifico riscontro motivazionale nel range fissato dalla legge tra sei mesi e quattro anni.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a contratto e attivista del movimento ambientalista “Ultima Generazione”, impugna davanti al TAR Sicilia il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Palermo il 12 aprile 2024, oltre al verbale di identificazione redatto ai sensi del codice di procedura penale il 28 aprile 2024.
Il provvedimento trae origine da un’azione dimostrativa del 2 aprile 2024, quando quattro attivisti si introducevano nella vasca del “Molo Trapezoidale” del porto di Palermo esponendo striscioni, senza interrompere la condotta nonostante gli inviti delle forze di polizia. L’amministrazione richiama una precedente denuncia del 30 marzo 2024 per fatti analoghi, pregiudizi di polizia e analoghi provvedimenti adottati da altri Comuni. Il ricorrente deduce sproporzione della misura, assenza di pericolosità concreta, insussistenza di una vera manifestazione e violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile il ricorso nella parte relativa al verbale del 28 aprile 2024: si tratta di atti di polizia giudiziaria, interni al procedimento penale, privi di natura provvedimentale e non impugnabili davanti al giudice amministrativo.
Nel merito, il TAR ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il foglio di via obbligatorio afferisce alla libertà di circolazione: le limitazioni sono ammesse solo per ragioni di sanità o sicurezza, intesa come “ordinato vivere civile”. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, il Collegio ribadisce che la misura richiede il requisito soggettivo — l’ascrivibilità del destinatario a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 — e quello oggettivo, ovvero la pericolosità per la sicurezza pubblica.
Il Collegio respinge la tesi dell’concretezza della pericolosità: l’appartenenza alle categorie dell’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 non richiede elementi certi e indefettibili né sentenze irrevocabili, essendo sufficiente ricavarla da elementi di fatto. Il giudizio di prevenzione si fonda su un criterio prognostico del “più probabile che non”, distinto dall'”al di là di ogni ragionevole dubbio” proprio del processo penale.
La reiterazione delle condotte, l’assenza di interessi leciti nel Comune e la tipologia degli addebiti integrano i requisiti richiesti. Il TAR precisa inoltre che la legge non fissa un numero minimo di partecipanti per configurare la manifestazione in luogo pubblico e che la violazione dell’art. 18 T.U.L.P.S. non è neutralizzata dall’assenza di violenza o dal valore etico-sociale del messaggio.
Anche la censura sull’art. 7 della legge n. 241/1990 è infondata, data la natura cautelare e d’urgenza della misura. Il ricorso è invece accolto sull’ultima censura: il divieto è stato quantificato in tre anni senza alcuna motivazione, mentre l’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 ammette una durata tra sei mesi e quattro anni. In presenza di poteri discrezionali di graduazione, la durata superiore al minimo esige un riscontro motivazionale, qui assente. Il provvedimento è quindi riformato nella sola parte eccedente i sei mesi, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.