Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 26127 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria. Tale facoltà non esclude però l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore. Ne consegue che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa, con cessazione della materia del contendere e caducazione d’ufficio dell’atto precedente integralmente sostituito. La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse non integra i presupposti del raddoppio del contributo unificato, di natura eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici.

Il Fatto

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto da un consorzio di bonifica avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. Questi aveva sostenuto l’inesistenza dell’avviso di pagamento a titolo di contributo per opere irrigue per gli anni 2015, 2016 e 2017, perché adottato da un soggetto privo di potere impositivo in quanto accorpato, per effetto dell’art. 13 della legge n. 5/2014, in un altro consorzio.

Il consorzio ricorre per cassazione con quattro motivi. Il contribuente resiste con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente rinuncia ai primi due motivi; il contribuente eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse, avendo il consorzio emesso, dopo l’avviso, la cartella di pagamento che lo ha sostituito.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’avviso di pagamento opposto è stato sostituito dalla cartella di pagamento, come prospettato nella memoria del contribuente. Le spese sono compensate, trattandosi di carenza sopravvenuta al ricorso.

Il principio applicato riguarda la sovrapposizione di ricorsi per atti impositivi diversi, tipici e atipici, sulle stesse annualità d’imposta. La successiva impugnazione dell’atto tipico fa venire meno l’interesse per il giudizio pendente sull’atto atipico. La Corte richiama la propria giurisprudenza, tra cui Sez. V n. 11481 del 2022 e Sez. V n. 1213 del 2023, secondo cui la facoltà di impugnare atti atipici non esclude l’onere di impugnare l’atto tipico, per evitare il consolidamento della pretesa.

Nella materia dei contributi consortili l’atto tipico è costituito dalla cartella di pagamento. Una volta emesso, viene meno l’interesse del contribuente a una decisione che riguardi l’atto impugnato in via facoltativa, cioè l’avviso di pagamento bonario. Se l’atto tipico viene impugnato, l’unico giudizio che rileva è quello avverso di esso; se non viene impugnato, il ricorso precedentemente proposto avverso l’atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, per l’avvenuto consolidamento degli effetti propri dell’atto tipico.

L’emissione dell’atto susseguente, con una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce l’atto precedente e ne provoca la caducazione d’ufficio, con carenza di interesse delle parti nel giudizio sul rapporto sostanziale. Non possono più essere avanzate pretese sulla base dell’atto sostituito, dovendosi avere riguardo unicamente all’atto che lo ha integralmente rimpiazzato. Da ciò la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Corte esclude infine i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio è applicabile solo ove il procedimento si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata o con l’ordinaria declaratoria di inammissibilità, non anche nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, che determina la caducazione delle pronunce precedenti non passate in giudicato. Il richiamo è a Cass. Sez. III n. 20697 del 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *