Accorpamento consorzi bonifica siciliani e legittimazione del consorzio territoriale (Cass. civ. Sez. V n. 26126 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nel prevedere la ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediante unificazione dei comprensori e istituzione del Consorzio di bonifica Sicilia orientale, non dispone l’estinzione immediata dei consorzi territoriali accorpati. La norma ha natura programmatica e di organizzazione e l’accorpamento postula un procedimento di progressiva riunificazione. Fino alla conclusione di tale procedimento il consorzio accorpato conserva la legittimazione ad adottare gli atti inerenti alle attività già affidategli, compresi gli atti di imposizione e riscossione dei contributi consortili. L’eventuale improprio riferimento al mandato senza rappresentanza non incide sulla legittimazione dell’ente.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di pagamento a titolo di contributo per opere irrigue, sostenendo l’inesistenza dell’atto perché adottato da un soggetto privo di potere impositivo, in quanto accorpato nel Consorzio di bonifica Sicilia orientale.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello del consorzio, ravvisando l’estinzione del consorzio territoriale per effetto dell’unificazione. Il consorzio ricorreva per cassazione con quattro motivi; in prossimità dell’adunanza camerale rinunciava ai primi due.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per difetto di valida procura, sollevata dal controricorrente perché il ricorso, notificato a mezzo PEC, era corredato da procura su supporto analogico priva di attestazione di conformità nella relata. L’eccezione è rigettata: la mancata attestazione non determina l’improcedibilità ove la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta, risolvendosi l’omissione in una mera irregolarità formale non lesiva dello scopo dell’atto.

Nel merito, il terzo motivo è accolto. La Corte richiama il principio di strumentalità delle forme e, sul piano sostanziale, la propria giurisprudenza sulla riforma dei consorzi siciliani. L’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014 non ha previsto un effetto soppressivo automatico e contestuale alla istituzione del nuovo ente.

In tal senso si è espressa Cass. civ., sez. V, n. 6610 del 2026: la previsione normativa ha natura programmatica e di organizzazione, volta a pianificare il nuovo assetto, ma non determina l’estinzione immediata dei consorzi preesistenti. L’accorpamento postula un procedimento di progressiva riunificazione, sicché la piena operatività del nuovo soggetto è l’esito conclusivo del processo di riorganizzazione, non un effetto istantaneo della norma istitutiva.

La conclusione trova conferma nell’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia orientale, che al comma 13 stabilisce la permanenza di piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione. La deliberazione commissariale istitutiva del periodo transitorio, successivamente prorogata e ratificata dalla Giunta regionale, è coerente con l’esigenza di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle funzioni consortili.

La Corte richiama altresì Cass. civ. n. 15351 del 2023 e Cass. civ. n. 22104 del 2025. Ne deriva che il consorzio accorpato conserva, sino al completamento della riunificazione, operatività e legittimazione, senza configurarsi un difetto assoluto di attribuzione. L’improprio richiamo al mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 cod. civ. è erroneo e superfluo, ma non incide sulla legittimazione, che trova fondamento nella persistente operatività dell’ente.

La sentenza impugnata, che aveva ritenuto l’estinzione immediata e la nullità dell’atto per carenza assoluta di potere, è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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